Sentenza 95/1966 (ECLI:IT:COST:1966:95)
Massima numero 2688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2687  2689  2690  2691  2692  2693  2694


Titolo
SENT. 95/66 B. PROPRIETA' - ESPROPRIAZIONE - COSTITUZIONE, ART. 42, TERZO COMMA - TUTELA COSTITUZIONALE DELLA PROPRIETA' PRIVATA - SI ESTENDE ANCHE AI DIRITTI DI GODIMENTO - POSSIBILE ELIMINAZIONE CON LEGGE ORDINARIA DEI DIRITTI FRAZIONARI - TUTELA SUSSISTENTE FINCHE' ESSI SONO RICONOSCIUTI E REGOLATI DALL'ORDINAMENTO.

Testo
La Corte non ritiene che si possa dubitare del fatto che la tutela della proprieta' privata posta dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione si estenda anche ai diritti di godimento enumerati nella legge impugnata. L'istituto dell'espropriazione e' stato assunto nella Costituzione secondo l'evoluzione legislativa, giurisdizionale e dottrinale che ha subito nel corso del tempo, e giusta la quale l'espropriazione non soltanto si ha di beni immobili, ma anche, giusta l'espressione dell'art. 1 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, di diritti relativi ai immobili, tra i quali non possono non essere ricompresi, in primo luogo, i diritti definiti come frazionari o parziari, che non esauriscono il diritto di proprieta', ma che questo limitano o comprimono, assumendo in se' una parte o addirittura la totalita' del suo contenuto economico, conseguendo cosi' una rilevanza economica e sociale che giustifica l'estensione ad essi della garanzia costituzionale. Vero e' che si potrebbe ipotizzare l'eliminazione dal nostro ordinamento di istituti come l'usufrutto, l'uso o l'abitazione mediante legge ordinaria, e non gia' dell'istituto della proprieta' privata, che e' uno dei connotati caratteristici del nostro sistema economico e sociale e, in conseguenza, dell'ordinamento giuridico in vigore. Ma cio' non vuole dire, com'e' ovvio, che fino a quando i diritti di usufrutto, uso o abitazione siano riconosciuti e regolati dal nostro ordinamento, essi siano privi, di fronte ad atti espropriativi, di adeguata tutela. Il dettato medesimo del secondo comma dell'art. 42 della Costituzione e' cosi' ampio che consente gia' di ritenere compresi nel "riconoscimento" e nella "garanzia", di cui e' in esso parola, anche i diritti in questione. Ma anche se cio' non fosse, si parlasse, cioe', nel secondo comma soltanto della proprieta' stricto sensu, non ne consegue che le regole costituzionali dell'espropriazione, che sono segnate nel terzo comma del medesimo articolo, non riguardino anche quella che le ordinanze definiscono come proprieta' in senso lato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte