Sentenza 95/1966 (ECLI:IT:COST:1966:95)
Massima numero 2689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2687  2688  2690  2691  2692  2693  2694


Titolo
SENT. 95/66 C. REGIONE SICILIANA - RIFORMA AGRARIA - LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1950, N. 104, ART. 15, COMMI 1-4 - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO E DELL'USUFRUTTUARIO DI MODIFICARE I LORO RAPPORTI AL FINE DI ADEGUARLI AL PIANO DI TRASFORMAZIONE - RISOLUZIONE DEI DIRITTI PARZIALI IN CASO DI MANCATO ACCORDO - OPERA UNA ESPROPRIAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - OSSERVANZA DEI PRECETTI COSTITUZIONALI SULLA RISERVA DI LEGGE E SULL'INDENNIZZO - PRETESTA INESISTENZA O INSUFFICIENZA DELL'INTERESSE GENERALE - NORMA CHE COMPORTA UNA PRESUNZIONE DI INCOMPATIBILITA' TRA IL DIRITTO DI USUFRUTTO E L'AGEVOLE ESECUZIONE DEL PIANO - SINDACABILITA' SOTTO IL PROFILO DELLA RAGIONEVOLEZZA E DELLA CONTRADDITTORIETA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'espropriazione disposta dalla legge siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, non e' priva dei requisiti che la Costituzione richiede: la riserva di legge ("nei casi preveduti dalla legge"), l'indennizzo ("salvo indennizzo") e "i motivi di interesse generale ". Sotto quest'ultimo profilo l'art. 15 della legge comportando una presunzione di incompatibilita' tra il diritto di usufrutto e l'agevole esecuzione del piano di trasformazione, non presenta alcuna traccia di arbitrarieta' o di irragionevolezza o di contraddittorieta'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte