Sentenza 95/1966 (ECLI:IT:COST:1966:95)
Massima numero 2692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 95/66 F. REGIONE SICILIANA - RIFORMA AGRARIA - LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1950, N. 104, ART. 15, COMMI 1-4 - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO E DELL'USUFRUTTUARIO DI MODIFICARE I LORO RAPPORTI AL FINE DI ADEGUARLI AL PIANO DI TRASFORMAZIONE - RISOLUZIONE DEI DIRITTI PARZIALI IN CASO DI MANCATO ACCORDO - OPERA UNA ESPROPRIAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - IMPUGNABILITA' IN SEDE GIUDIZIARIA DEL PROVVEDIMENTO ASSESSORIALE DICHIARATIVO DELLA RISOLUZIONE - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA CON LEGGE - AMMISSIBILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 95/66 F. REGIONE SICILIANA - RIFORMA AGRARIA - LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1950, N. 104, ART. 15, COMMI 1-4 - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO E DELL'USUFRUTTUARIO DI MODIFICARE I LORO RAPPORTI AL FINE DI ADEGUARLI AL PIANO DI TRASFORMAZIONE - RISOLUZIONE DEI DIRITTI PARZIALI IN CASO DI MANCATO ACCORDO - OPERA UNA ESPROPRIAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - IMPUGNABILITA' IN SEDE GIUDIZIARIA DEL PROVVEDIMENTO ASSESSORIALE DICHIARATIVO DELLA RISOLUZIONE - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA CON LEGGE - AMMISSIBILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Contro i provvedimenti assessoriali previsti dalla legge siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, art. 15, non e' precluso il ricorso davanti agli organi della giurisdizione amministrativa e ordinaria, naturalmente nei limiti in cui la natura, il contenuto e il fine loro lo consentono. La violazione dell'art. 113 della Costituzione viene per altro lamentata anche per il fatto che l'espropriazione, compiuta direttamente con atto legislativo, sottrae il provvedimento dell'autorita' amministrativa ai rimedi giurisdizionali voluti dall'art. 113 della Costituzione. La Corte ritiene che nemmeno sotto questo profilo l'art. 113 sia stato violato. Nessun precetto costituzionale vieta che l'espropriazione abbia luogo direttamente mediante atti aventi forza di legge, segnatamente nei casi come quello previsto dalla legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, dove la legge non ha il carattere di legge provvedimento, ma pone norme giuridiche in senso proprio, dato che ha ad oggetto tutti i casi di usufrutto, uso o abitazione, che ricadano nell'ambito di applicazione della riforma agraria. Del resto, la giurisprudenza della Corte e' costante in questo senso.
Contro i provvedimenti assessoriali previsti dalla legge siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, art. 15, non e' precluso il ricorso davanti agli organi della giurisdizione amministrativa e ordinaria, naturalmente nei limiti in cui la natura, il contenuto e il fine loro lo consentono. La violazione dell'art. 113 della Costituzione viene per altro lamentata anche per il fatto che l'espropriazione, compiuta direttamente con atto legislativo, sottrae il provvedimento dell'autorita' amministrativa ai rimedi giurisdizionali voluti dall'art. 113 della Costituzione. La Corte ritiene che nemmeno sotto questo profilo l'art. 113 sia stato violato. Nessun precetto costituzionale vieta che l'espropriazione abbia luogo direttamente mediante atti aventi forza di legge, segnatamente nei casi come quello previsto dalla legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, dove la legge non ha il carattere di legge provvedimento, ma pone norme giuridiche in senso proprio, dato che ha ad oggetto tutti i casi di usufrutto, uso o abitazione, che ricadano nell'ambito di applicazione della riforma agraria. Del resto, la giurisprudenza della Corte e' costante in questo senso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte