Sentenza 95/1966 (ECLI:IT:COST:1966:95)
Massima numero 2693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2687  2688  2689  2690  2691  2692  2694


Titolo
SENT. 95/66 G. ESPROPRIAZIONE - PUO' ESSERE DISPOSTA CON ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE (LEGGE PROVVEDIMENTO E LEGGE AVENTE CONTENUTO NORME GIURIDICHE IN SENSO PROPRIO).

Testo
Nessun precetto costituzionale vieta che l'espropriazione abbia luogo direttamente mediante atti aventi forza di legge, segnatamente nei casi come quello previsto dalla legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, dove la legge non ha il carattere di legge provvedimento, ma pone norme giuridiche in senso proprio, dato che ha ad oggetto tutti i casi di usufrutto, uso o abitazione, che ricadano nell'ambito di applicazione della riforma agraria. Del resto, la giurisprudenza della Corte e' costante in questo senso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 113

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte