Caccia - Norme della Provincia autonoma di Trento - Esercizio dell'attività venatoria - Possibile esercizio congiunto in forma vagante e mediante appostamento fisso - Denunciata eccedenza dai limiti della potestà di attuazione statutaria, inosservanza del procedimento di revisione dello statuto, contrasto con il principio di esclusività della caccia, lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TRGA di Trento in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e agli artt. 8, primo comma, e 103 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché in relazione all'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016, modificativo dell'art. 1, terzo comma, delle norme di attuazione dello statuto in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, che, nel regolare l'attività venatoria nella Provincia autonoma di Trento, autorizzano l'esercizio della caccia in maniera cumulativa, e cioè sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso. Le norme censurate, di contenuto sostanzialmente analogo, non alterano i rapporti tra potestà legislativa provinciale in materia di caccia e potestà legislativa statale in materia di tutela ambientale, poiché l'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016, che deroga al principio di esclusività previsto dalla legge n. 157 del 1992, è stato legittimamente approvato in ragione del regime riservistico del territorio provinciale e con il coinvolgimento dei rappresentanti delle autonomie.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel loro insieme, le competenze statutarie delle Province autonome assicurano la complessiva tutela del particolare ecosistema provinciale e, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'habitat alpino, giustificano l'attribuzione della competenza all'esercizio della deroga all'autonomia provinciale, prevedendo un sostanziale bilanciamento, legittimamente rimesso ai Presidenti delle Province autonome, quali organi idonei alla valutazione della dimensione anche localistica degli interessi coinvolti. (Precedente citato: sentenza n. 215 del 2019).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - adottate, ai sensi dell'art. 107 dello statuto, con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano, con l'obbligo di appartenenza di tre componenti al gruppo linguistico tedesco o ladino - sono espressive di un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile e, quindi, nell'ambito della loro competenza, capaci di derogare alle leggi ordinarie, nel rispetto dei suddetti limiti. (Precedenti citati: sentenze n. 341 del 2001, n. 213 del 1998, n. 160 del 1985, n. 212 del 1984 e n. 151 del 1972).