Sentenza 96/1966 (ECLI:IT:COST:1966:96)
Massima numero 2695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2696
Titolo
SENT. 96/66 A. REGIONE SICILIANA - LEGGE ISTITUTIVA DELL'AZIENDA SPECIALE DELL'AUTOPARCO REGIONALE - PRETESA ATTRIBUZIONE ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DI POTESTA' REGOLAMENTARE D'ORGANIZZAZIONE E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 12, TERZO COMMA, STATUTO REGIONALE SICILIANO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 96/66 A. REGIONE SICILIANA - LEGGE ISTITUTIVA DELL'AZIENDA SPECIALE DELL'AUTOPARCO REGIONALE - PRETESA ATTRIBUZIONE ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DI POTESTA' REGOLAMENTARE D'ORGANIZZAZIONE E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 12, TERZO COMMA, STATUTO REGIONALE SICILIANO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Deve ritenersi potere regolamentare di esecuzione - come tale riconosciuto al Governo della Regione siciliana dallo art. 12, terzo comma, dello Statuto speciale - e non gia' di organizzazione contemplato dall'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 dicembre 1965, recante "Istituzione e ordinamento dell'azienda speciale dell'autoparco regionale". Infatti nemmeno le materie deferite alla potesta' normativa del Governo dalle lett. a ed f del citato articolo esorbitano dai limiti di detto potere. La prima, relativa all'ordinamento interno e ai controlli dell'azienda, non puo' riguardare se non i profili organizzatori privi di rilevanza esterna e le modalita' dei controlli nell'ambito del complesso di nuova istituzione e, nei confronti di esso, nel quadro della gerarchia amministrativa, poiche' l'azienda e' un apparato posto alle immediate dipendenza dell'amministrazione centrale della Regione (artt. 1 e 3 della legge), sfornito di qualsiasi autonomia amministrativa e patrimoniale, e che trova gia' indicato nella legge l'organo cui compete la direzione e la responsabilita' del servizio (art. 3). La seconda, concernente "i limiti di importo delle spese che possono essere ordinate dal dirigente dell'azienda", concerne semplicemente una potesta' riduttiva del Governo, da esercitare tenendo presenti anche i mutevoli valori di mercato e gli elementi offerti dall'esperienza relativa al funzionamento del servizio, dato che il limite massimo delle spese, che possono essere ordinate dal dirigente, viene implicitamente segnato dallo stesso circoscritto ambito delle operazioni economiche - da svolgersi sulla base di convenzioni nella cui stipulazione il dirigente dell'azienda non ha parte: art. 3 -, che l'azienda deve compiere periodicamente, risultanti dalla definizione dei suoi compiti, dettagliatamente elencati nell'art. 1 della legge istitutiva. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, proposta in via principale dal Commissario dello Stato, dell'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 dicembre 1965, intitolata "istituzione e ordinamento dell'Azienda speciale dell'autoparco regionale", in relazione all'art. 12 Statuto spec. reg. siciliana.
Deve ritenersi potere regolamentare di esecuzione - come tale riconosciuto al Governo della Regione siciliana dallo art. 12, terzo comma, dello Statuto speciale - e non gia' di organizzazione contemplato dall'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 dicembre 1965, recante "Istituzione e ordinamento dell'azienda speciale dell'autoparco regionale". Infatti nemmeno le materie deferite alla potesta' normativa del Governo dalle lett. a ed f del citato articolo esorbitano dai limiti di detto potere. La prima, relativa all'ordinamento interno e ai controlli dell'azienda, non puo' riguardare se non i profili organizzatori privi di rilevanza esterna e le modalita' dei controlli nell'ambito del complesso di nuova istituzione e, nei confronti di esso, nel quadro della gerarchia amministrativa, poiche' l'azienda e' un apparato posto alle immediate dipendenza dell'amministrazione centrale della Regione (artt. 1 e 3 della legge), sfornito di qualsiasi autonomia amministrativa e patrimoniale, e che trova gia' indicato nella legge l'organo cui compete la direzione e la responsabilita' del servizio (art. 3). La seconda, concernente "i limiti di importo delle spese che possono essere ordinate dal dirigente dell'azienda", concerne semplicemente una potesta' riduttiva del Governo, da esercitare tenendo presenti anche i mutevoli valori di mercato e gli elementi offerti dall'esperienza relativa al funzionamento del servizio, dato che il limite massimo delle spese, che possono essere ordinate dal dirigente, viene implicitamente segnato dallo stesso circoscritto ambito delle operazioni economiche - da svolgersi sulla base di convenzioni nella cui stipulazione il dirigente dell'azienda non ha parte: art. 3 -, che l'azienda deve compiere periodicamente, risultanti dalla definizione dei suoi compiti, dettagliatamente elencati nell'art. 1 della legge istitutiva. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, proposta in via principale dal Commissario dello Stato, dell'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 dicembre 1965, intitolata "istituzione e ordinamento dell'Azienda speciale dell'autoparco regionale", in relazione all'art. 12 Statuto spec. reg. siciliana.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 12
co. 3
Altri parametri e norme interposte