Sentenza 96/1966 (ECLI:IT:COST:1966:96)
Massima numero 2696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2695


Titolo
SENT. 96/66 B. REGIONE SICILIANA - LEGGI CHE IMPORTANO NUOVE O MAGGIORI SPESE SENZA PREVEDERNE LA COPERTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ACCERTAMENTO DELL'OMISSIONE IN RELAZIONE AD ESERCIZI FUTURI RISPETTO A QUELLO IN CORSO - SUFFICIENZA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.

Testo
A far dichiarare la illegittimita' costituzionale di una legge la quale, pur importando nuove o maggiori spese, non indichi i mezzi per farvi fronte, cosi' come e' richiesto dall'art. 81, ult. comma, Cost., e' sufficiente constatare che la omissione riflette gli esercizi finanziari successivi a quello in cui la legge e' stata emanata. (Nella specie la Corte ha ritenuto viziati gli artt. 4, 5, 6, 8, salvo ultimo comma, 10, secondo comma, nonche' la tabella B della legge approvata dall'Assemblea della Regione siciliana il 14 dicembre 1965, intitolata "istituzione e ordinamento dell'azienda speciale dell'autoparco regionale", poiche' ha rilevato che mancava la copertura, per gli esercizi finanziari successivi al 1966, della spesa occorrente pei nuovi posti creati dalla legge con l'istituzione di un ruolo di addetti alla conduzione degli autoveicoli dell'azienda; e non ha ritenuto necessario stabilire se possa essere considerato legittimo il modo in cui la legge stessa ha creduto di far fronte ai maggiori oneri per l'anno finanziario 1966). V. anche sent. n. 1 del 1966.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte