Sentenza 97/1966 (ECLI:IT:COST:1966:97)
Massima numero 2697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 97/66. RIFORMA FONDIARIA - FORMAZIONE DEI PIANI DI ESPROPRIAZIONE - DATI CATASTALI - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949. RIFORMA FONDIARIA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEI DECRETI DI ESPROPRIO - ATTRIBUZIONI SUCCESSIVE DEL GIUDICE A QUO.
SENT. 97/66. RIFORMA FONDIARIA - FORMAZIONE DEI PIANI DI ESPROPRIAZIONE - DATI CATASTALI - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949. RIFORMA FONDIARIA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEI DECRETI DI ESPROPRIO - ATTRIBUZIONI SUCCESSIVE DEL GIUDICE A QUO.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo un decreto presidenziale di esproprio (nella specie d.p. 29 novembre 1952 n. 2698) se per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto, nella zona entrato in attuazione successivamente al 15 novembre 1949, in relazione all'art. 76 Cost. e all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950 n. 941. Se non devono effettuarsi valutazioni estimative attribuite all'autorita' amministrativa dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, il giudice di merito, intervenuta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto di esproprio, ha il compito di accertare se la consistenza effettiva della proprieta' soggetta ad esproprio fosse diversa da quella risultante dai dati del vecchio catasto e se, nella specie, alla data del 15 novembre 1949, essa non corrispondesse ai dati accertati in occasione delle operazioni per la formazione del nuovo catasto.
E' costituzionalmente illegittimo un decreto presidenziale di esproprio (nella specie d.p. 29 novembre 1952 n. 2698) se per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto, nella zona entrato in attuazione successivamente al 15 novembre 1949, in relazione all'art. 76 Cost. e all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950 n. 941. Se non devono effettuarsi valutazioni estimative attribuite all'autorita' amministrativa dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, il giudice di merito, intervenuta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto di esproprio, ha il compito di accertare se la consistenza effettiva della proprieta' soggetta ad esproprio fosse diversa da quella risultante dai dati del vecchio catasto e se, nella specie, alla data del 15 novembre 1949, essa non corrispondesse ai dati accertati in occasione delle operazioni per la formazione del nuovo catasto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 21/10/1950
n. 941
art. 4