Sentenza 98/1966 (ECLI:IT:COST:1966:98)
Massima numero 2699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2698


Titolo
SENT. 98/66 B. RIFORMA FONDIARIA - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO SUCCESSIVA ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEI DECRETI DI ESPROPRIO.

Testo
Successivamente alla dichiarazione d'illegittimita' costituzionale, nell'esame del merito dei decreti che erroneamente si siano basati su elementi di un catasto non ancora in vigore alla data fissata dalla legge, il giudice a quo deve accertare, per quanto riguarda la estensione dei terreni espropriabili, la corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto che esisteva al 15 novembre 1949. Senza compiere le valutazioni estimative di competenza della autorita' amministrativa, il giudice di merito deve accertare se, tenendo conto dei dati del vecchio catasto, nella sua effettiva consistenza alla data del 15 novembre 1949 la proprieta' dovesse, e in quale misura, essere assoggettata al procedimento di espropriazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  21/10/1950  n. 841  art. 4