Sentenza 99/1966 (ECLI:IT:COST:1966:99)
Massima numero 2700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 99/66. RIFORMA FONDIARIA - FORMAZIONE DEI PIANI DI ESPROPRIAZIONE - DATI CATASTALI - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA IL GIUDICE A QUO E IL GIUDICE AMMINISTRATIVO.
SENT. 99/66. RIFORMA FONDIARIA - FORMAZIONE DEI PIANI DI ESPROPRIAZIONE - DATI CATASTALI - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA IL GIUDICE A QUO E IL GIUDICE AMMINISTRATIVO.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo un decreto presidenziale di esproprio (nella specie D.P.R. 26 ottobre 1952 n. 1859) se per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona considerata, successivamente al 15 novembre 1949. E' di competenza del giudice amministrativo l'indagine che attenga alla qualita' o classe dei terreni, mentre e' di competenza del giudice a quo ogni indagine tendente ad accertare se e in quale misura si sarebbe potuto tener conto dei dati risultanti dal catasto in vigore al 15 novembre 1949. Rispettando tali limiti, potranno essere utilizzati i dati accertati e non contestati in occasione della formazione del nuovo catasto, se ed in quanto essi possano essere assunti come elementi di fatto al fine di accertare se la consistenza della proprieta' del vecchio catasto non rispecchiasse la consistenza reale di essa al 15 novembre 1949 e, conseguentemente, per stabilire quale fosse la consistenza effettiva, esclusa ogni valutazione di estimo catastale.
E' costituzionalmente illegittimo un decreto presidenziale di esproprio (nella specie D.P.R. 26 ottobre 1952 n. 1859) se per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona considerata, successivamente al 15 novembre 1949. E' di competenza del giudice amministrativo l'indagine che attenga alla qualita' o classe dei terreni, mentre e' di competenza del giudice a quo ogni indagine tendente ad accertare se e in quale misura si sarebbe potuto tener conto dei dati risultanti dal catasto in vigore al 15 novembre 1949. Rispettando tali limiti, potranno essere utilizzati i dati accertati e non contestati in occasione della formazione del nuovo catasto, se ed in quanto essi possano essere assunti come elementi di fatto al fine di accertare se la consistenza della proprieta' del vecchio catasto non rispecchiasse la consistenza reale di essa al 15 novembre 1949 e, conseguentemente, per stabilire quale fosse la consistenza effettiva, esclusa ogni valutazione di estimo catastale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 21/10/1950
n. 841
art. 0