Sentenza 100/1966 (ECLI:IT:COST:1966:100)
Massima numero 2701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2702


Titolo
SENT. 100/66 A. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., ART. 327 - ECCITAMENTO AL DISPREGIO DELLE ISTITUZIONI DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'ipotesi criminosa dell'eccitamento al dispregio delle istituzioni da parte del pubblico ufficiale, contemplato nell'art. 327 del codice penale, non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. E cio' perche' il fatto e' punito se ed in quanto posto in essere "nell'esercizio delle funzioni" e, quindi, sia per l'obbligo che incombe al pubblico ufficiale di tenere un comportamento conforme ai doveri di ufficio, allorquando forma ed attua la volonta' dell'ente pubblico (art. 54, secondo comma, Cost.), sia per l'entita' del danno che deriva alla pubblica Amministrazione da un incitamento al dispregio delle istituzioni che provenga da un suo organo in quel particolare momento. I privati cittadini, come tali, si trovano in una posizione completamente diversa da quella del pubblico ufficiale, non potendo per essi ricorrere giammai le situazioni suddette, onde non si puo' configurare quella violazione del principio di eguaglianza prospettata dall'ordinanza di rimessione. Ed e' ovvio che non ha alcuna rilevanza che il pubblico ufficiale sia legato o meno da un rapporto organico con la pubblica Amministrazione, dal momento che, per la sussistenza del reato, occorre soltanto l'esercizio di pubbliche funzioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte