Sentenza 100/1966 (ECLI:IT:COST:1966:100)
Massima numero 2702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2701
Titolo
SENT. 100/66 B. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., ART. 327 - ECCITAMENTO AL DISPREGIO DELLE ISTITUZIONI DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 100/66 B. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., ART. 327 - ECCITAMENTO AL DISPREGIO DELLE ISTITUZIONI DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'ipotesi criminosa dell'eccitamento al dispregio delle istituzioni da parte del pubblico ufficiale, contemplato nell'art. 327 del codice penale, non e' in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, in quanto detto eccitamento si puo' estrinsecare con mezzi diversi, ma anche quando si attui con la parola, non perde quel carattere di impulso e di principio di azione, diretta ad offendere, che lo qualifica e vale a differenziarlo nettamente dalla manifestazione del pensiero.
L'ipotesi criminosa dell'eccitamento al dispregio delle istituzioni da parte del pubblico ufficiale, contemplato nell'art. 327 del codice penale, non e' in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, in quanto detto eccitamento si puo' estrinsecare con mezzi diversi, ma anche quando si attui con la parola, non perde quel carattere di impulso e di principio di azione, diretta ad offendere, che lo qualifica e vale a differenziarlo nettamente dalla manifestazione del pensiero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte