Sentenza 101/1966 (ECLI:IT:COST:1966:101)
Massima numero 2703
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
08/11/1966; Decisione del
08/11/1966
Deposito del 19/11/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2704
Titolo
SENT. 101/66 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PER LA REGIONE - SPETTA AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE - REVOCA DELL'INCARICO AI PRECEDENTI DIFENSORI E CONFERIMENTO DEL MANDATO A NUOVO DIFENSORE DA PARTE DEL PRESIDENTE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ESCLUSIVA DEL NUOVO NOMINATO.
SENT. 101/66 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PER LA REGIONE - SPETTA AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE - REVOCA DELL'INCARICO AI PRECEDENTI DIFENSORI E CONFERIMENTO DEL MANDATO A NUOVO DIFENSORE DA PARTE DEL PRESIDENTE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ESCLUSIVA DEL NUOVO NOMINATO.
Testo
Legittimata a stare in giudizio nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regione e' la Regione nella persona del Presidente pro tempore; pertanto legittimato a stare in giudizio in difesa della Regione e' quell'avvocato cui e' stato conferito il mandato dal Presidente della Regione in carica al momento della discussione del ricorso, dopo che la Giunta regionale ha, con valida deliberazione, revocato l'incarico conferito agli avvocati nominati in precedenza.
Legittimata a stare in giudizio nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regione e' la Regione nella persona del Presidente pro tempore; pertanto legittimato a stare in giudizio in difesa della Regione e' quell'avvocato cui e' stato conferito il mandato dal Presidente della Regione in carica al momento della discussione del ricorso, dopo che la Giunta regionale ha, con valida deliberazione, revocato l'incarico conferito agli avvocati nominati in precedenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 3