Sentenza 101/1966 (ECLI:IT:COST:1966:101)
Massima numero 2704
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
08/11/1966; Decisione del
08/11/1966
Deposito del 19/11/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2703
Titolo
SENT. 101/66 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE VALLE D'AOSTA - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 MAGGIO 1966 - NOMINA DI UN COMMISSARIO DEL GOVERNO CON L'INCARICO DI INDIRE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DI ASSICURARE IL LIBERO ACCESSO DEI CONSIGLIERI ALLA SEDE ASSEMBLEARE - SUO FONDAMENTO NEL POTERE DEL GOVERNO DI SCIOGLIERE IL CONSIGLIO REGIONALE NEL CASO IN CUI NON SIA IN GRADO DI FUNZIONARE - LEGITTIMITA' DEL DECRETO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA - VALIDITA' DELLA RINUNCIA DIPENDENTE DALLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO DI NOMINA.
SENT. 101/66 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE VALLE D'AOSTA - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 MAGGIO 1966 - NOMINA DI UN COMMISSARIO DEL GOVERNO CON L'INCARICO DI INDIRE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DI ASSICURARE IL LIBERO ACCESSO DEI CONSIGLIERI ALLA SEDE ASSEMBLEARE - SUO FONDAMENTO NEL POTERE DEL GOVERNO DI SCIOGLIERE IL CONSIGLIO REGIONALE NEL CASO IN CUI NON SIA IN GRADO DI FUNZIONARE - LEGITTIMITA' DEL DECRETO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA - VALIDITA' DELLA RINUNCIA DIPENDENTE DALLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO DI NOMINA.
Testo
E' legittima la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un Commissario incaricato di convocare il consiglio della Regione Valle d'Aosta e di assicurarne il pacifico e regolare svolgimento. E' pacifico che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale non soltanto si rifiuto' di osservare le norme statutarie relative alla convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio, non soltanto la Giunta, o il suo Presidente, impedi' l'accesso dei consiglieri nella sede del Consiglio, ma il vice-presidente del consiglio regionale, che esercitava la carica al posto del presidente, dimissionario per motivi di salute, rivolse al presidente del consiglio dei ministri una lettera con la quale invitava il Governo a sciogliere il consiglio, a suo avviso incapace di funzionare. In questo contesto, invero, il provvedimento del Presidente del consiglio trova in piu' puntuale e preciso fondamento nella'art. 48 dello Statuto che riconosce al Governo il potere di sciogliere il Consiglio regionale, tra l'altro anche nel caso nel quale esso Consiglio non sia in grado di funzionare, non potendosi contestare che tale potere comporti quello di natura preliminare ed istruttoria, di accertare se in effetti il Consiglio fosse in grado di funzionare. Dal che discende anche che tale potere non poteva essere esercitato se non dal Presidente del consiglio, che rappresenta il Governo nei rapporti con la Regione, e al quale spetta di coordinare e dirigere l'attivita' del Consiglio dei ministri e di fissarne l'ordine del giorno, e quindi anche di investirlo della questione relativa all'eventuale scioglimento del consiglio regionale.
E' legittima la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un Commissario incaricato di convocare il consiglio della Regione Valle d'Aosta e di assicurarne il pacifico e regolare svolgimento. E' pacifico che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale non soltanto si rifiuto' di osservare le norme statutarie relative alla convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio, non soltanto la Giunta, o il suo Presidente, impedi' l'accesso dei consiglieri nella sede del Consiglio, ma il vice-presidente del consiglio regionale, che esercitava la carica al posto del presidente, dimissionario per motivi di salute, rivolse al presidente del consiglio dei ministri una lettera con la quale invitava il Governo a sciogliere il consiglio, a suo avviso incapace di funzionare. In questo contesto, invero, il provvedimento del Presidente del consiglio trova in piu' puntuale e preciso fondamento nella'art. 48 dello Statuto che riconosce al Governo il potere di sciogliere il Consiglio regionale, tra l'altro anche nel caso nel quale esso Consiglio non sia in grado di funzionare, non potendosi contestare che tale potere comporti quello di natura preliminare ed istruttoria, di accertare se in effetti il Consiglio fosse in grado di funzionare. Dal che discende anche che tale potere non poteva essere esercitato se non dal Presidente del consiglio, che rappresenta il Governo nei rapporti con la Regione, e al quale spetta di coordinare e dirigere l'attivita' del Consiglio dei ministri e di fissarne l'ordine del giorno, e quindi anche di investirlo della questione relativa all'eventuale scioglimento del consiglio regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 20
statuto regione Valle d'Aosta
art. 46
statuto regione Valle d'Aosta
art. 48
Altri parametri e norme interposte