Sentenza 52/2020 (ECLI:IT:COST:2020:52)
Massima numero 41930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  12/02/2020;  Decisione del  12/02/2020
Deposito del 12/03/2020; Pubblicazione in G. U. 25/03/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Ammissione dei condannati alla pena dell'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione attenuato dalla lieve entità - Esclusione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di finalità rieducativa e di individualizzazione della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, censurato nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ivi ricompresi quello di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, di cui all'art. 630 c.p., allorché sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2012. La previsione di attenuanti, anche diverse da quelle della lievità del fatto, consente di adeguare la pena al caso concreto, ma non riguarda necessariamente l'oggettiva pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie astratta, per cui anche la concessione dell'attenuante considerata dal rimettente non risulta idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare al sequestro con finalità estorsive un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna; né, d'altra parte, il reato di sequestro a scopo di terrorismo e di eversione, che nasce comprensivo dell'attenuante di lieve entità di cui all'art. 311 cod. pen., ed è "omologo" a quello di cui all'art. 630 cod. pen., ne ha impedito l'inserimento nell'elenco dei reati ostativi. Infine, neppure la pronuncia n. 253 del 2019, depositata successivamente all'ordinanza del rimettente - e che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata nella parte in cui non prevede che ai condannati per i delitti ivi ricompresi possano essere concessi permessi premio, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti - incide sulle questioni poste, per la totale diversità di strategia argomentativa del giudice a quo rispetto a quella che ha ispirato le questioni di legittimità costituzionale accolte. (Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 188 del 2019, n. 239 del 2014 e n. 68 del 2012).

L'unica adeguata definizione, al tempo presente, della disciplina di cui all'art. 4-bis ordin. penit. - pur rilevando che le numerose modifiche intervenute negli anni ne hanno variamente ampliato il catalogo, in virtù di scelte di politica criminale tra loro disomogenee - consiste nel sottolinearne la natura di disposizione speciale, di carattere restrittivo, in tema di concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l'internamento sono stati disposti.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte