Sentenza 102/1966 (ECLI:IT:COST:1966:102)
Massima numero 2705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  08/11/1966;  Decisione del  08/11/1966
Deposito del 19/11/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 102/66. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SU ATTI NORMATIVI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Poiche' l'art. 134 della Costituzione consente il sindacato di legittimita' della Corte costituzionale nei confronti dei soli atti aventi forza di legge, deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' che investa le disposizioni delle prescrizioni che, in ottemperanza all'art. 10 r.d. dicembre 1923, n. 3267, le Camere di commercio, sottentrate ai Comitati forestali ai sensi dell'art. 35 del d.l. 18 aprile 1926, n. 731, sono tenute a compilare per la protezione e l'utilizzazione dei boschi in ciascuna provincia. Infatti, come questa Corte ha gia' affermato con sent. n. 26 del 1966, tali disposizioni hanno natura regolamentare. (Nella specie erano stati impugnati gli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima valevoli per la provincia di Enna in riferimento al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt. 25 e 77 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte