Ordinanza 105/1966 (ECLI:IT:COST:1966:105)
Massima numero 2708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  08/11/1966;  Decisione del  08/11/1966
Deposito del 19/11/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 105/66. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - MINIERE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 21 LUGLIO 1965 - RINUNCIA DEL COMMISSARIO DELLO STATO AL GIUDIZIO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Testo
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il giudizio principale di legittimita' costituzionale deve essere dichiarato estinto, con ordinanza pronunciata dalla Corte in camera di consiglio, se la parte che a proposto il ricorso, vi ha successivamente rinunciato con dichiarazione accettata dall'altra parte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 25