Ordinanza 105/1966 (ECLI:IT:COST:1966:105)
Massima numero 2708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
08/11/1966; Decisione del
08/11/1966
Deposito del 19/11/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 105/66. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - MINIERE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 21 LUGLIO 1965 - RINUNCIA DEL COMMISSARIO DELLO STATO AL GIUDIZIO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
ORD. 105/66. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - MINIERE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 21 LUGLIO 1965 - RINUNCIA DEL COMMISSARIO DELLO STATO AL GIUDIZIO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
Testo
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il giudizio principale di legittimita' costituzionale deve essere dichiarato estinto, con ordinanza pronunciata dalla Corte in camera di consiglio, se la parte che a proposto il ricorso, vi ha successivamente rinunciato con dichiarazione accettata dall'altra parte.
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il giudizio principale di legittimita' costituzionale deve essere dichiarato estinto, con ordinanza pronunciata dalla Corte in camera di consiglio, se la parte che a proposto il ricorso, vi ha successivamente rinunciato con dichiarazione accettata dall'altra parte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 25