Ordinanza 106/1966 (ECLI:IT:COST:1966:106)
Massima numero 2709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  08/11/1966;  Decisione del  08/11/1966
Deposito del 19/11/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 106/66. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - MINIERE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 26 OTTOBRE 1965 - RINUNCIA DEL COMMISSARIO DELLO STATO AL GIUDIZIO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.

Testo
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il giudizio principale di legittimita' costituzionale deve essere dichiarato estinto, con ordinanza pronunciata dalla Corte in camera di consiglio, se la parte che ha proposto il ricorso, vi ha successivamente rinunciato con dichiarazione accettata dall'altra parte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 25