Ordinanza 108/1966 (ECLI:IT:COST:1966:108)
Massima numero 2711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
08/11/1966; Decisione del
08/11/1966
Deposito del 19/11/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 108/66. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RINUNCIA AL RICORSO ACCETTATO DALLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
ORD. 108/66. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RINUNCIA AL RICORSO ACCETTATO DALLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
Testo
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale viene dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso da parte del Commissario dello Stato, accettata dalla Regione, il giudizio di legittimita' costituzionale in via principale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 luglio 1965 recante "Provvidenze per iniziative nel settore agricolo" impugnata in riferimento all'art. 81 della Costituzione.
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale viene dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso da parte del Commissario dello Stato, accettata dalla Regione, il giudizio di legittimita' costituzionale in via principale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 luglio 1965 recante "Provvidenze per iniziative nel settore agricolo" impugnata in riferimento all'art. 81 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 25