Ordinanza 111/1966 (ECLI:IT:COST:1966:111)
Massima numero 2714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
08/11/1966; Decisione del
08/11/1966
Deposito del 19/11/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 111/66. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE RINUNCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
ORD. 111/66. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE RINUNCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale la rinuncia del ricorrente al ricorso, accettata dalla controparte, estingue il processo. (Nella specie il giudizio era stato promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in ordine alla legge approvata dall'Assemblea della detta Regione nella seduta del 4 aprile 1966, recante "Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966").
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale la rinuncia del ricorrente al ricorso, accettata dalla controparte, estingue il processo. (Nella specie il giudizio era stato promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in ordine alla legge approvata dall'Assemblea della detta Regione nella seduta del 4 aprile 1966, recante "Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 25