Sentenza 53/2020 (ECLI:IT:COST:2020:53)
Massima numero 42153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
11/02/2020; Decisione del
11/02/2020
Deposito del 13/03/2020; Pubblicazione in G. U. 18/03/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione regionale avente contenuto precettivo - Capacità di ledere la competenza statale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione regionale avente contenuto precettivo - Capacità di ledere la competenza statale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, fondata sull'assunto che la norma impugnata sarebbe priva di una propria e autonoma forza precettiva e, pertanto, della capacità di ledere, di per sé stessa, la sfera della competenza statale. Nonostante l'art. 3 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 qualifichi la legge regionale medesima come «atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale», la disposizione impugnata non può ritenersi priva di una propria e autonoma forza precettiva in quanto impegna le strutture regionali competenti ad adottare le misure necessarie ai fini della costituzione in Puglia di sedi del servizio di continuità assistenziale presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso. (Precedente citato: sentenza n. 346 del 2010).
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, fondata sull'assunto che la norma impugnata sarebbe priva di una propria e autonoma forza precettiva e, pertanto, della capacità di ledere, di per sé stessa, la sfera della competenza statale. Nonostante l'art. 3 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 qualifichi la legge regionale medesima come «atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale», la disposizione impugnata non può ritenersi priva di una propria e autonoma forza precettiva in quanto impegna le strutture regionali competenti ad adottare le misure necessarie ai fini della costituzione in Puglia di sedi del servizio di continuità assistenziale presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso. (Precedente citato: sentenza n. 346 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
18/12/2018
n. 66
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte