Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Disegno di legge per l'attuazione delle intese - Prevista deliberazione delle Camere, senza coinvolgimento della Regione interessata - Ricorso delle Regioni Toscana e Campania - Lamentata violazione dei principi di differenziazione, di cui all'art. 116, terzo comma, Cost., e di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Puglia, Toscana, e Campania in riferimento agli artt. 71, 121, secondo comma, e 116, terzo comma, Cost., dell’art. 2, comma 6, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, disciplina l’iter di approvazione del disegno di legge di differenziazione. Poiché alla legge ordinaria è precluso sia prevedere ulteriori organi o soggetti titolari di iniziativa legislativa sia istituire nuovi casi di riserva di iniziativa legislativa in capo al Governo, la disposizione impugnata va interpretata, diversamente da come fatto erroneamente dalle ricorrenti, in senso conforme a Costituzione, in base alla sua lettera e alla sua ratio. Tale interpretazione è possibile (e, dunque, doverosa): all’art. 2, comma 6, letto in collegamento con l’art. 1, comma 571, della legge n. 147 del 2013, va attribuito lo scopo di garantire la prosecuzione della procedura ad opera del Governo, senza però precludere che, in caso di inerzia governativa, l’iniziativa legislativa sia assunta dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 121, secondo comma, Cost. Né è corretto l’altro presupposto interpretativo delle ricorrenti, per cui l’art. 116, terzo comma, Cost. prevede una riserva di iniziativa legislativa in capo alla regione interessata, perché esso si riferisce ad un’iniziativa politico-amministrativa, non all’iniziativa legislativa in senso tecnico. (Precedente: S. 496/2000 - mass. 25835).