Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Disegno di legge per l'attuazione delle intese - Prevista deliberazione delle Camere, senza coinvolgimento della Regione interessata - Ricorso delle Regioni Toscana e Campania - Lamentata violazione dei principi di differenziazione, di cui all'art. 116, terzo comma, Cost., e di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Puglia, Toscana, e Campania in riferimento agli artt. 71, 121, secondo comma, e 116, terzo comma, Cost., dell’art. 2, comma 6, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, disciplina l’iter di approvazione del disegno di legge di differenziazione. Poiché alla legge ordinaria è precluso sia prevedere ulteriori organi o soggetti titolari di iniziativa legislativa sia istituire nuovi casi di riserva di iniziativa legislativa in capo al Governo, la disposizione impugnata va interpretata, diversamente da come fatto erroneamente dalle ricorrenti, in senso conforme a Costituzione, in base alla sua lettera e alla sua ratio. Tale interpretazione è possibile (e, dunque, doverosa): all’art. 2, comma 6, letto in collegamento con l’art. 1, comma 571, della legge n. 147 del 2013, va attribuito lo scopo di garantire la prosecuzione della procedura ad opera del Governo, senza però precludere che, in caso di inerzia governativa, l’iniziativa legislativa sia assunta dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 121, secondo comma, Cost. Né è corretto l’altro presupposto interpretativo delle ricorrenti, per cui l’art. 116, terzo comma, Cost. prevede una riserva di iniziativa legislativa in capo alla regione interessata, perché esso si riferisce ad un’iniziativa politico-amministrativa, non all’iniziativa legislativa in senso tecnico. (Precedente: S. 496/2000 - mass. 25835).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 2  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 71

Costituzione  art. 116  co. 3

Costituzione  art. 121  co. 2

Altri parametri e norme interposte