Ordinanza 114/1966 (ECLI:IT:COST:1966:114)
Massima numero 2717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  08/11/1966;  Decisione del  08/11/1966
Deposito del 19/11/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 114/66. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CASSE EDILI - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 866, PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 77 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Trattandosi di norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 48/1966, e che quindi ha cessato di avere efficacia, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edilizie ed affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festivita', previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 e artt.76 e 77 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26  

legge  11/03/1953  n. 29  art. 0  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 9