Ordinanza 116/1966 (ECLI:IT:COST:1966:116)
Massima numero 2719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
08/11/1966; Decisione del
08/11/1966
Deposito del 19/11/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 116/66. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - R.D. 12 FEBBRAIO 1911, N.297, ART. 160 - SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME ATTRIBUTIVE DELLA COMPETENZA E CARENZA DEL POTERE DI PROPORRE QUESTIONI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 116/66. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - R.D. 12 FEBBRAIO 1911, N.297, ART. 160 - SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME ATTRIBUTIVE DELLA COMPETENZA E CARENZA DEL POTERE DI PROPORRE QUESTIONI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160 R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, sollevata con deliberazione di consiglio comunale privo di potesta' giurisdizionale in materia elettorale a seguito della sentenza della Corte n. 93 del 1965. I consigli comunali, per la citata sentenza n. 93/1965, non possono piu' svolgere attivita' giurisdizionale in materia elettorale e non possono quindi promuovere questioni di legittimita' costituzionale davanti alla Corte che non puo' prendere in esame le questioni stesse. (Nella specie la questione era stata sollevata posteriormente alla pubblicazione del dispositivo della sentenza nella G.U.).
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160 R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, sollevata con deliberazione di consiglio comunale privo di potesta' giurisdizionale in materia elettorale a seguito della sentenza della Corte n. 93 del 1965. I consigli comunali, per la citata sentenza n. 93/1965, non possono piu' svolgere attivita' giurisdizionale in materia elettorale e non possono quindi promuovere questioni di legittimita' costituzionale davanti alla Corte che non puo' prendere in esame le questioni stesse. (Nella specie la questione era stata sollevata posteriormente alla pubblicazione del dispositivo della sentenza nella G.U.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
legge 11/03/1953
n. 87
art. 29
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9
co. 2