Sentenza 118/1966 (ECLI:IT:COST:1966:118)
Massima numero 2721
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  13/12/1966;  Decisione del  13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2722  2723  2724  2725  2726


Titolo
SENT. 118/66 A. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICHIESTA DEL RICORRENTE ALLA CORTE DI SOLLEVARE IN VIA INCIDENTALE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELLA NORMA POSTA A BASE DELL'ATTO IMPUGNATO - NECESSITA' DI DELIBERARE LA RICHIESTA.

Testo
In sede di decisione su un conflitto di attribuzione fra una Regione e lo Stato, la Corte deve deliberare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata in via subordinata dalla Regione, della disposizione di legge statale sulla quale si basa l'atto impugnato, ai fini di un eventuale elevazione, in via incidentale, del giudizio di legittimita' sulla disposizione medesima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

decreto del Presidente della Repubblica  30/06/1951  n. 574  art. 8