Sentenza 118/1966 (ECLI:IT:COST:1966:118)
Massima numero 2722
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
13/12/1966; Decisione del
13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 118/66 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - OPERE DA ESEGUIRE DA PARTE DELL'ENEL - SOTTRAZIONE ALLA MATERIA ATTRIBUTIVA ALLA REGIONE - CONTRASTO FRA L'ART. 9 D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 342 E GLI ARTT. 4, N. 4 E 13 STATUTO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE - ESCLUSIONE.
SENT. 118/66 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - OPERE DA ESEGUIRE DA PARTE DELL'ENEL - SOTTRAZIONE ALLA MATERIA ATTRIBUTIVA ALLA REGIONE - CONTRASTO FRA L'ART. 9 D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 342 E GLI ARTT. 4, N. 4 E 13 STATUTO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE - ESCLUSIONE.
Testo
Poiche' l'ENEL, in quanto preposto alla gestione di un servizio pubblico nazionalizzato (legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670) e' un ente di Stato, le opere che nell'espletamento di quel servizio esso compie sono da considerare "opere a carico dello Stato", ossia opere che espressamente l'art. 4 dello st. T.-A.A. sottrae all'attribuzione di competenza regionale in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Pertanto, quando pur dovesse ammettersi che le dichiarazioni di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita' delle opere pubbliche rientrino nella materia suddetta e non in quella del successivo n. 5, che si riferisce ai "lavori pubblici", si presenta ugualmente manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 4, e 13 st. T-A.A., dell'art. 9 D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, il quale stabilisce che i decreti di autorizzazione degli elettrodotti dell'ENEL "hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere relative", senza eccettuare gli impianti da realizzare nel territorio regionale. (Questione prospettata in via incidentale dalla Regione Trentino -Alto Adige in sede di conflitto di attribuzione con lo Stato sulla spettanza del potere di emmettere quelle dichiarazioni per opere relative alla costruzione, da parte dell'ENEL, di un elettrodotto di 220 chilovolts nella provincia di Bolzano).
Poiche' l'ENEL, in quanto preposto alla gestione di un servizio pubblico nazionalizzato (legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670) e' un ente di Stato, le opere che nell'espletamento di quel servizio esso compie sono da considerare "opere a carico dello Stato", ossia opere che espressamente l'art. 4 dello st. T.-A.A. sottrae all'attribuzione di competenza regionale in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Pertanto, quando pur dovesse ammettersi che le dichiarazioni di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita' delle opere pubbliche rientrino nella materia suddetta e non in quella del successivo n. 5, che si riferisce ai "lavori pubblici", si presenta ugualmente manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 4, e 13 st. T-A.A., dell'art. 9 D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, il quale stabilisce che i decreti di autorizzazione degli elettrodotti dell'ENEL "hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere relative", senza eccettuare gli impianti da realizzare nel territorio regionale. (Questione prospettata in via incidentale dalla Regione Trentino -Alto Adige in sede di conflitto di attribuzione con lo Stato sulla spettanza del potere di emmettere quelle dichiarazioni per opere relative alla costruzione, da parte dell'ENEL, di un elettrodotto di 220 chilovolts nella provincia di Bolzano).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
Altri parametri e norme interposte