Sentenza 118/1966 (ECLI:IT:COST:1966:118)
Massima numero 2723
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  13/12/1966;  Decisione del  13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2721  2722  2724  2725  2726


Titolo
SENT. 118/66 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE - MANCATA SPECIFICAZIONE CON NORME DI ATTUAZIONE - POSSIBILITA' DI CONTRASTO FRA L'ART. 4, N. 5, STATUTO REGIONALE E L'ART. 9, D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 342, RELATIVO AGLI IMPIANTI DA ESEGUIRE DALL'ENEL - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 4, n. 5 dello st. reg. Trentino -Alto Adige considera materia di spettanza della Regione, oltre alla viabilita' ed agli acquedotti, i "lavori pubblici di interesse regionale", ma la specificazione di tale categoria non puo' essere effettuata se non attraverso norme di attuazione, come e' avvenuto per altre Regioni. Poiche' l'unica norma emanata finora riguarda il settore urbanistico, e' infondata la questione di legittimitta' costituzionale, proposta in relazione al citato art. 4, n. 5, st. reg. T.-A.A., dell'art. 9 D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, il quale dispone che i decreti di autorizzazione degli elettrodotti dell'ENEL "hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere relative", senza far salvi i provvedimenti che riguardino impianti da realizzare nel territorio regionale. (Questione prospettata in via incidentale dalla Regione T.-A.A. in sede di conflitto di attribuzione con lo Stato, sulla spettanza del potere di emettere quelle dichiarazioni per opere relative alla costruzione, da parte dell'ENEL, di un elettrodotto di 220 chilovolts nella provincia di Bolzano).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

Altri parametri e norme interposte