Sentenza 118/1966 (ECLI:IT:COST:1966:118)
Massima numero 2724
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
13/12/1966; Decisione del
13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 118/66 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE - ELETTRODOTTI - ESCLUSIONE DALLA MATERIA - POSSIBILITA' DI CONTRASTO FRA GLI ARTT. 5, N. 5, STATUTO REGIONALE, 8-16 D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574 E L'ART. 9 DPR 18 MARZO 1965, N. 342, RELATIVO AGLI IMPIANTI DA ESEGUIRE DALL'ENEL - ESCLUSIONE.
SENT. 118/66 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE - ELETTRODOTTI - ESCLUSIONE DALLA MATERIA - POSSIBILITA' DI CONTRASTO FRA GLI ARTT. 5, N. 5, STATUTO REGIONALE, 8-16 D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574 E L'ART. 9 DPR 18 MARZO 1965, N. 342, RELATIVO AGLI IMPIANTI DA ESEGUIRE DALL'ENEL - ESCLUSIONE.
Testo
Gli elettrodotti non sono da comprendere nella materia dell'utilizzazione delle acque pubbliche, attribuita alla Regione Trentino-Alto Adige dall'art. 5, n. 5, statuto reg. speciale e specificata dalle norme di attuazione emanate con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (artt. 8-16), le quali riflettono anche le disposizioni degli artt. 9-10 dello statuto, interessanti le ingerenze ed i diritti regionali in materia di concessioni, da parte dello Stato, di grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico. Infatti, a parte la lettera della disposizione statuaria, le ricordate norme di attuazione non si occupano di tutti gli impianti elettrici, bensi' unicamente degli impianti di derivazione di acque a scopi idroelettrici, in conformita' della costante giurisprudenza, la quale formatasi in riferimento all'art. 143 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, esclude che la materia delle acque pubbliche si estenda agli impianti di trasmissione dell'energia elettrica, non attinenti all'utilizzazione immediata e diretta dell'acqua. E' pertanto da escludere che l'art. 9, comma ottavo, D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, secondo cui i decreti di autorizzazione degli eletrodotti dell'ENEL "hanno efficacia di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere relative", senza che risultino eccettuati i provvedimenti per impianti da realizzare nel territorio regionale, contrasti con le ricordate norme di attuazione e, piu' specificamente con l'art. 8 di esse, il quale si riferisce soltanto al riconoscimento, alla concessione ed alla rinnovazione delle derivazioni di acqua. (Questione proposta in via incidentale dalla Regione Trentino-Alto Adige in sede di conflitto di attribuzione con lo Stato sulla spettanza del potere di rimettere quelle dichiarazioni per opere relative alla costruzione, da parte dell'ENEL, di un eletrodotto di 220 chilovolts della provincia di Bolzano).
Gli elettrodotti non sono da comprendere nella materia dell'utilizzazione delle acque pubbliche, attribuita alla Regione Trentino-Alto Adige dall'art. 5, n. 5, statuto reg. speciale e specificata dalle norme di attuazione emanate con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (artt. 8-16), le quali riflettono anche le disposizioni degli artt. 9-10 dello statuto, interessanti le ingerenze ed i diritti regionali in materia di concessioni, da parte dello Stato, di grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico. Infatti, a parte la lettera della disposizione statuaria, le ricordate norme di attuazione non si occupano di tutti gli impianti elettrici, bensi' unicamente degli impianti di derivazione di acque a scopi idroelettrici, in conformita' della costante giurisprudenza, la quale formatasi in riferimento all'art. 143 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, esclude che la materia delle acque pubbliche si estenda agli impianti di trasmissione dell'energia elettrica, non attinenti all'utilizzazione immediata e diretta dell'acqua. E' pertanto da escludere che l'art. 9, comma ottavo, D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, secondo cui i decreti di autorizzazione degli eletrodotti dell'ENEL "hanno efficacia di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere relative", senza che risultino eccettuati i provvedimenti per impianti da realizzare nel territorio regionale, contrasti con le ricordate norme di attuazione e, piu' specificamente con l'art. 8 di esse, il quale si riferisce soltanto al riconoscimento, alla concessione ed alla rinnovazione delle derivazioni di acqua. (Questione proposta in via incidentale dalla Regione Trentino-Alto Adige in sede di conflitto di attribuzione con lo Stato sulla spettanza del potere di rimettere quelle dichiarazioni per opere relative alla costruzione, da parte dell'ENEL, di un eletrodotto di 220 chilovolts della provincia di Bolzano).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1951
n. 574
art. 8 -16