Sentenza 53/2020 (ECLI:IT:COST:2020:53)
Massima numero 42154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
11/02/2020; Decisione del
11/02/2020
Deposito del 13/03/2020; Pubblicazione in G. U. 18/03/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Esatta qualificazione del titolo competenziale a cui ascrivere la disciplina impugnata - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Esatta qualificazione del titolo competenziale a cui ascrivere la disciplina impugnata - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erronea individuazione del parametro costituzionale ritenuto leso. L'esatta qualificazione del titolo di competenza a cui ascrivere la disciplina impugnata attiene al merito della questione e, dunque, l'eventuale erronea indicazione del parametro costituzionale non può essere causa di inammissibilità della questione. (Precedente citato: sentenza n. 147 del 2019).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erronea individuazione del parametro costituzionale ritenuto leso. L'esatta qualificazione del titolo di competenza a cui ascrivere la disciplina impugnata attiene al merito della questione e, dunque, l'eventuale erronea indicazione del parametro costituzionale non può essere causa di inammissibilità della questione. (Precedente citato: sentenza n. 147 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
18/12/2018
n. 66
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte