Sentenza 118/1966 (ECLI:IT:COST:1966:118)
Massima numero 2725
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  13/12/1966;  Decisione del  13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2721  2722  2723  2724  2726


Titolo
SENT. 118/66 E. LEGGI - NORME LEGISLATIVE DI PARI GRADO - RAPPORTO - NON CONFIGURANO UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il problema della prevalenza tra norme legislative di pari grado, si risolve in termini di successione temporale (lex posterior derogat priori) e non in termini di legittimita' costituzionale. Non e' quindi possibile una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, secondo cui i decreti di autorizzazione degli eletrodotti dell'ENEL "hanno efficacia di dichiarazione di p.u., nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere relative", senza che risultino eccettuati gli impianti da realizzare nel territorio regionale, rispetto alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per pubblica utilita', modificata ed integrata con legge regionale 14 maggio 1963, n. 16.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

Altri parametri e norme interposte