Sentenza 119/1966 (ECLI:IT:COST:1966:119)
Massima numero 2727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  13/12/1966;  Decisione del  13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2728


Titolo
SENT. 119/66 A. SARDEGNA - COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI REGIONALI - IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE DA PARTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - RICORSO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SENZA PREVIA DELIBERAZIONE DEL GOVERNO - INAMMISSIBILITA' - SUCCESSIVA RATIFICA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IRRILEVANZA - GOVERNO DIMISSIONARIO.

Testo
Ai sensi dell'art. 33, comma 2x. St. sa. e dell'art. 31, comma 2x, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e' inammissibile il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti la Corte costituzionale contro una legge della Regione sarda senza la previa deliberazione del Governo, ne' all'uopo rileva che una deliberazione governativa sia intervenuta, con contenuto di ratifica, dopo la scadenza del termine fissato per la proposizione del ricorso, e che il Governo fosse all'epoca dimissionario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 33  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31    co. 2  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32