Sentenza 119/1966 (ECLI:IT:COST:1966:119)
Massima numero 2728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
13/12/1966; Decisione del
13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2727
Titolo
SENT. 119/66 B. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - IN GENERE - COMPETENZE DI ORDINE COSTITUZIONALE - SOSTITUZIONE DI UN ORGANO AD UN ALTRO - INAMMISSIBILITA' - LIMITI - POTERI DEL PRESIDENTE DI ORGANO COLLEGIALE IN CASO DI URGENZA.
SENT. 119/66 B. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - IN GENERE - COMPETENZE DI ORDINE COSTITUZIONALE - SOSTITUZIONE DI UN ORGANO AD UN ALTRO - INAMMISSIBILITA' - LIMITI - POTERI DEL PRESIDENTE DI ORGANO COLLEGIALE IN CASO DI URGENZA.
Testo
Le competenze di ordine costituzionale sono tassativamente attribuite e delimitate, e di conseguenza la sostituzione di un organo ad un altro e' ammissibile solo nei casi e nei limiti eccezionalmente previsti da specifiche norme; non esiste quindi un preteso principio generale secondo cui ogni organo di presidenza, in caso di urgenza e salvo ratifica, puo'adottare i provvedimenti spettanti al collegio.
Le competenze di ordine costituzionale sono tassativamente attribuite e delimitate, e di conseguenza la sostituzione di un organo ad un altro e' ammissibile solo nei casi e nei limiti eccezionalmente previsti da specifiche norme; non esiste quindi un preteso principio generale secondo cui ogni organo di presidenza, in caso di urgenza e salvo ratifica, puo'adottare i provvedimenti spettanti al collegio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 33
co. 2
Costituzione
art. 55
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
co. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32