Sentenza 119/1966 (ECLI:IT:COST:1966:119)
Massima numero 2728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  13/12/1966;  Decisione del  13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2727


Titolo
SENT. 119/66 B. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - IN GENERE - COMPETENZE DI ORDINE COSTITUZIONALE - SOSTITUZIONE DI UN ORGANO AD UN ALTRO - INAMMISSIBILITA' - LIMITI - POTERI DEL PRESIDENTE DI ORGANO COLLEGIALE IN CASO DI URGENZA.

Testo
Le competenze di ordine costituzionale sono tassativamente attribuite e delimitate, e di conseguenza la sostituzione di un organo ad un altro e' ammissibile solo nei casi e nei limiti eccezionalmente previsti da specifiche norme; non esiste quindi un preteso principio generale secondo cui ogni organo di presidenza, in caso di urgenza e salvo ratifica, puo'adottare i provvedimenti spettanti al collegio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 33  co. 2

Costituzione  art. 55

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31    co. 2  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32