Sentenza 120/1966 (ECLI:IT:COST:1966:120)
Massima numero 2729
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PAPALDO - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
13/12/1966; Decisione del
13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2730
Titolo
SENT. 120/66 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - D.M. 18 DICEMBRE 1965 - PASSAGGIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'I.G.E. E DI ALTRI TRIBUTI DALL'UFFICIO DEL REGISTRO DI PALERMO AL PRIMO UFFICIO PER L'I.G.E. DI ROMA . COMPETENZA DELLO STATO. REGIONE SICILIANA - UFFICIO DEL REGISTRO DI PALERMO - POSIZIONE DI ORGANO STATALE SVOLGENTE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI - COMPETENZA DELLO STATO NELLA RISCOSSIONE DELL'I.G.E. - LIMITI - OSSERVANZA NELLA SPECIE.
SENT. 120/66 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - D.M. 18 DICEMBRE 1965 - PASSAGGIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'I.G.E. E DI ALTRI TRIBUTI DALL'UFFICIO DEL REGISTRO DI PALERMO AL PRIMO UFFICIO PER L'I.G.E. DI ROMA . COMPETENZA DELLO STATO. REGIONE SICILIANA - UFFICIO DEL REGISTRO DI PALERMO - POSIZIONE DI ORGANO STATALE SVOLGENTE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI - COMPETENZA DELLO STATO NELLA RISCOSSIONE DELL'I.G.E. - LIMITI - OSSERVANZA NELLA SPECIE.
Testo
Spetta allo Stato la competenza a trasferire al primo ufficio IGE di Roma il servizio di riscossione svolto dal primo ufficio IGE di Palermo (conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana in relazione al decreto del Ministro delle Finanze 18 dicembre 1965 che ha concentrato presso il primo ufficio IGE di Roma la riscossione di quei tributi - IGE, concessioni governative, pubblico insegnamento di istruzione - che erano riscossi dal primo ufficio IGE di Palermo). Il primo ufficio IGE di Palermo, pur svolgendo funzioni amministrative regionali, come tutti quegli organi ed uffici dello Stato di cui la Regione si avvale in virtu' di norme di attuazione, continua strutturalmente a fare parte dell'organizzazione dello Stato, alla quale appartiene fino a quando non passi definitivamente alla Regione, ovvero non sia diversamente stabilito. Lo Stato puo' infatti disporre degli uffici preposti alla riscossione di tributi regionali, purche' ne sia garantito il servizio, e salvo che non occorra provvedere alle loro piante organiche per le quali e' necessaria l'intesa con la Regione Siciliana (D.P.R. 26 giugno 1965, n. 1074). Il decreto ministeriale impugnato 18 dicembre 1965, disponendo la concentrazione del servizio di riscossione IGE e degli altri tributi, svolto in precedenza dall'ufficio di Palermo nel primo ufficio di Roma non compromette quel servizio, mentre i poteri di vigilanza e quelli di concorso alla formazione delle piante organiche non sono stati sottratti alla Regione che ora potra' esercitarli nei confronti dell'ufficio romano solo ai fini del servizio di riscossione dei tributi regionali e nei limiti in cui lo consente il diverso impianto dell'ufficio che e' provvisto di un apparato elettronico. E' inoltre da escludere che il decreto in esame abbia determinato spostamenti per territorio degli organi di giustizia amministrativa o di quelli della giurisdizione ordinaria, in quanto il primo ufficio non accerta ne' liquida, ma riscuote i tributi in regime di autotassazione.
Spetta allo Stato la competenza a trasferire al primo ufficio IGE di Roma il servizio di riscossione svolto dal primo ufficio IGE di Palermo (conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana in relazione al decreto del Ministro delle Finanze 18 dicembre 1965 che ha concentrato presso il primo ufficio IGE di Roma la riscossione di quei tributi - IGE, concessioni governative, pubblico insegnamento di istruzione - che erano riscossi dal primo ufficio IGE di Palermo). Il primo ufficio IGE di Palermo, pur svolgendo funzioni amministrative regionali, come tutti quegli organi ed uffici dello Stato di cui la Regione si avvale in virtu' di norme di attuazione, continua strutturalmente a fare parte dell'organizzazione dello Stato, alla quale appartiene fino a quando non passi definitivamente alla Regione, ovvero non sia diversamente stabilito. Lo Stato puo' infatti disporre degli uffici preposti alla riscossione di tributi regionali, purche' ne sia garantito il servizio, e salvo che non occorra provvedere alle loro piante organiche per le quali e' necessaria l'intesa con la Regione Siciliana (D.P.R. 26 giugno 1965, n. 1074). Il decreto ministeriale impugnato 18 dicembre 1965, disponendo la concentrazione del servizio di riscossione IGE e degli altri tributi, svolto in precedenza dall'ufficio di Palermo nel primo ufficio di Roma non compromette quel servizio, mentre i poteri di vigilanza e quelli di concorso alla formazione delle piante organiche non sono stati sottratti alla Regione che ora potra' esercitarli nei confronti dell'ufficio romano solo ai fini del servizio di riscossione dei tributi regionali e nei limiti in cui lo consente il diverso impianto dell'ufficio che e' provvisto di un apparato elettronico. E' inoltre da escludere che il decreto in esame abbia determinato spostamenti per territorio degli organi di giustizia amministrativa o di quelli della giurisdizione ordinaria, in quanto il primo ufficio non accerta ne' liquida, ma riscuote i tributi in regime di autotassazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 12/04/1948
n. 507
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 8