Sentenza 120/1966 (ECLI:IT:COST:1966:120)
Massima numero 2730
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PAPALDO  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  13/12/1966;  Decisione del  13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2729


Titolo
SENT. 120/66 B. REGIONI - RAPPORTI TRA STATO E REGIONE - OSSERVANZA DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA ANCHE SE LA LORO VIOLAZIONE NON ASSURGE A VIZIO DI LEGITTIMITA' - FATTISPECIE - D.M. 18 DICEMBRE 1965 IN MATERIA DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI - EMISSIONE SENZA CHE LA REGIONE SICILIANA SIA STATA SENTITA O AVVISATA.

Testo
Il decreto del Ministro delle Finanze 18 dicembre 1965, relativo alla modifica di attribuzione dei primi uffici del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma e Palermo, pur non importando invasione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita della Regione Sicilia, essendo stato emesso senza che la Regione sia stata prima sentita e avvisata, ha arrecato offesa a quei principi di correttezza sui quali, anche se la loro violazione non assurge a vizio di legittimita', devono riposare in concreto i rapporti fra lo Stato e le Regioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  12/04/1948  n. 507  art. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 8