Sentenza 121/1966 (ECLI:IT:COST:1966:121)
Massima numero 2731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
13/12/1966; Decisione del
13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 121/66A PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROPONIBILITA' - NATURA GIURISDIZIONALE DI GIUDIZI SVOLTI DALLA CORTE DEI CONTI, DI PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI DELLO STATO E DELLA REGIONE SICILIANA.
SENT. 121/66A PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROPONIBILITA' - NATURA GIURISDIZIONALE DI GIUDIZI SVOLTI DALLA CORTE DEI CONTI, DI PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI DELLO STATO E DELLA REGIONE SICILIANA.
Testo
Hanno carattere giurisdizionale, onde si riscontrano in essi le condizioni ipotizzate dall'art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 per la proposizione di questioni di legittimita' costituzionale, i giudizi di parificazione svolti dalla Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato, ai sensi degli artt. 38 e segg. del t.u. approv. con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e sul rendiconto generale della Regione siciliana, previsto dagli artt. 2, n.2, e 6. terzo comma, D.P.R. 6 maggio 1948 n. 655. Infatti, la pronuncia viene adottata a Sezioni riunite della Corte, "con le formalita' della sua giurisdizione contenziosa", ossia, tra l'altro, previa trattazione in udienza pubblica, con la partecipazione del procuratore generale, in contraddittorio dei rappresentanti dell'amministrazione. Essa ha la funzione di verificare se le entrate riscosse e versate e i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto redatto dal governo siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri, o, rispettivamente, dai singoli assessorati, e se le spese ordinate o pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla stessa Corte, nonche' di accertare i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali o assessoriali di impegno e alle scritture tenute dalla Corte. Infine, e' pronuncia definitiva ed insindacabile, che viene trasmessa direttamente al Parlamento, o, rispettivamente, all'Assemblea regionale siciliana, accompagnata da una relazione motivata, affinche' quegli organi siano chiamati ad approvare i rendiconti senza peraltro ingerirsi nel riscontro giuridico espletato dalla Corte dei conti. Cfr.: sent. n. 165/63.
Hanno carattere giurisdizionale, onde si riscontrano in essi le condizioni ipotizzate dall'art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 per la proposizione di questioni di legittimita' costituzionale, i giudizi di parificazione svolti dalla Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato, ai sensi degli artt. 38 e segg. del t.u. approv. con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e sul rendiconto generale della Regione siciliana, previsto dagli artt. 2, n.2, e 6. terzo comma, D.P.R. 6 maggio 1948 n. 655. Infatti, la pronuncia viene adottata a Sezioni riunite della Corte, "con le formalita' della sua giurisdizione contenziosa", ossia, tra l'altro, previa trattazione in udienza pubblica, con la partecipazione del procuratore generale, in contraddittorio dei rappresentanti dell'amministrazione. Essa ha la funzione di verificare se le entrate riscosse e versate e i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto redatto dal governo siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri, o, rispettivamente, dai singoli assessorati, e se le spese ordinate o pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla stessa Corte, nonche' di accertare i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali o assessoriali di impegno e alle scritture tenute dalla Corte. Infine, e' pronuncia definitiva ed insindacabile, che viene trasmessa direttamente al Parlamento, o, rispettivamente, all'Assemblea regionale siciliana, accompagnata da una relazione motivata, affinche' quegli organi siano chiamati ad approvare i rendiconti senza peraltro ingerirsi nel riscontro giuridico espletato dalla Corte dei conti. Cfr.: sent. n. 165/63.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23