Sentenza 121/1966 (ECLI:IT:COST:1966:121)
Massima numero 2733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
13/12/1966; Decisione del
13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 121/66 C. REGIONI - CONTROLLI DELLO STATO SULLE REGIONI - INSERIMENTO DELL'ISTITUTO DELLA REGISTRAZIONE CON RISERVA - ASSOLUTA IMPOSSIBILITA'.
SENT. 121/66 C. REGIONI - CONTROLLI DELLO STATO SULLE REGIONI - INSERIMENTO DELL'ISTITUTO DELLA REGISTRAZIONE CON RISERVA - ASSOLUTA IMPOSSIBILITA'.
Testo
E' assolutamente impossibile inserire l'istituto della registrazione con riserva nel quadro dei controlli sugli atti delle regioni. Infatti, la deroga che tale istituto comporta al principio dell'ineseguibilita' degli atti del governo o dell'amministrazione statale ritenuti non legittimi dalla Corte dei conti, in sede di controllo giuridico, ha il suo tradizionale contrappeso - almeno sul piano normativo - nell'immediato, istituzionale assoggettamento del provvedimento registrato con riserva, al controllo politico del Parlamento. Nei rapporti, invece, tra lo Stato e le regioni, caratterizzati dalla preminenza del primo sulle seconde, pur essendo esse dotate di autonomia politica e potesta' legislativa, la surrogabilita', da un lato, del controllo politico dell'organo istituzionalmente competente per quest'ultimo, e agli effetti propri di tale controllo, comporterebbe il rischio - incompatibile col sistema - di una compressione della autonomia regionale a opera dei centri di direzione politica dello Stato; dall'altro, la surrogabilita' dell'anzidetto controllo giuridico, e degli effetti di esso, col controllo dell'Assemblea regionale, si risolverebbe nell'ammissione - altrettanto incompatibile col sistema - che la Regione si sottragga a propria discrezione, al controllo dello Stato e ai suoi effetti.
E' assolutamente impossibile inserire l'istituto della registrazione con riserva nel quadro dei controlli sugli atti delle regioni. Infatti, la deroga che tale istituto comporta al principio dell'ineseguibilita' degli atti del governo o dell'amministrazione statale ritenuti non legittimi dalla Corte dei conti, in sede di controllo giuridico, ha il suo tradizionale contrappeso - almeno sul piano normativo - nell'immediato, istituzionale assoggettamento del provvedimento registrato con riserva, al controllo politico del Parlamento. Nei rapporti, invece, tra lo Stato e le regioni, caratterizzati dalla preminenza del primo sulle seconde, pur essendo esse dotate di autonomia politica e potesta' legislativa, la surrogabilita', da un lato, del controllo politico dell'organo istituzionalmente competente per quest'ultimo, e agli effetti propri di tale controllo, comporterebbe il rischio - incompatibile col sistema - di una compressione della autonomia regionale a opera dei centri di direzione politica dello Stato; dall'altro, la surrogabilita' dell'anzidetto controllo giuridico, e degli effetti di esso, col controllo dell'Assemblea regionale, si risolverebbe nell'ammissione - altrettanto incompatibile col sistema - che la Regione si sottragga a propria discrezione, al controllo dello Stato e ai suoi effetti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 125
statuto regione Sicilia
art. 23
co. 2
Altri parametri e norme interposte