Sentenza 121/1966 (ECLI:IT:COST:1966:121)
Massima numero 2734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
13/12/1966; Decisione del
13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 121/66 D. REGIONE SICILIANA - CONTROLLO DELLO STATO SULLA REGIONE - REGISTRAZIONE CON RISERVA DEGLI ATTI SPECIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 121/66 D. REGIONE SICILIANA - CONTROLLO DELLO STATO SULLA REGIONE - REGISTRAZIONE CON RISERVA DEGLI ATTI SPECIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 2, secondo comma, e l'art. 6, primo comma, primo periodo, del D.P.R. 6 maggio 1948, n.655, limitatamente alla parte in cui consentono, rispettivamente, al governo regionale di richiedere, e alle sezioni regionali riunite della Corte dei conti, di disporre la registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva, nonche' l'intero secondo comma dell'art. 6 del medesimo decreto, relativo all'invio da parte della Corte dei conti, all'Assemblea, regionale, dell'elenco delle registrazioni effettuate con riserva, sono incompatibili col vigente sistema costituzionale e vanno pertanto dichiarati illegittimi. Essi consentono, infatti, agli organi della Regione la possibilita' di sottrarre del tutto di propria libera iniziativa, agli effetti del controllo preventivo dello Stato, atti che altrimenti vi sarebbero esposti, e che per regola costituzionale non possono sfuggire al controllo statale. Con la conseguenza che possono avere esecuzione, nonostante l'illegittimita' riscontrata dall'organo del controllo, atti contrari a leggi regionali e statali e persino a leggi costituzionali e a sentenze costituzionali. Inoltre, una tanto grave alterazione del sistema non puo' essere considerata, ne' riparata, ne' limitata, dall'assoggettamento dei provvedimenti sottratti agli effetti sfavorevoli del controllo giuridico della Corte dei conti al controllo politico dell'Assemblea regionale, che non e' un organo dello Stato.
L'art. 2, secondo comma, e l'art. 6, primo comma, primo periodo, del D.P.R. 6 maggio 1948, n.655, limitatamente alla parte in cui consentono, rispettivamente, al governo regionale di richiedere, e alle sezioni regionali riunite della Corte dei conti, di disporre la registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva, nonche' l'intero secondo comma dell'art. 6 del medesimo decreto, relativo all'invio da parte della Corte dei conti, all'Assemblea, regionale, dell'elenco delle registrazioni effettuate con riserva, sono incompatibili col vigente sistema costituzionale e vanno pertanto dichiarati illegittimi. Essi consentono, infatti, agli organi della Regione la possibilita' di sottrarre del tutto di propria libera iniziativa, agli effetti del controllo preventivo dello Stato, atti che altrimenti vi sarebbero esposti, e che per regola costituzionale non possono sfuggire al controllo statale. Con la conseguenza che possono avere esecuzione, nonostante l'illegittimita' riscontrata dall'organo del controllo, atti contrari a leggi regionali e statali e persino a leggi costituzionali e a sentenze costituzionali. Inoltre, una tanto grave alterazione del sistema non puo' essere considerata, ne' riparata, ne' limitata, dall'assoggettamento dei provvedimenti sottratti agli effetti sfavorevoli del controllo giuridico della Corte dei conti al controllo politico dell'Assemblea regionale, che non e' un organo dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 125
statuto regione Sicilia
art. 23
co. 2
Altri parametri e norme interposte