Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Possibile collocazione di sedi del servizio di continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Carattere organizzativo della norma impugnata - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, che prevede la possibilità di collocare sedi di continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, al fine di gestire le richieste caratterizzate da bassa criticità. La norma impugnata, prefigurando una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità assistenziale, non incide, di per sé, sulla disciplina dell'attività professionale, costituente materia propria della contrattazione collettiva, che rientra nell'ambito dell'ordinamento civile, e pertanto non invade ambiti costituzionalmente riservati allo Stato. Essa, infatti, si limita, in coerenza con il contenuto dell'Accordo del 7 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 281 del 1997, ad impegnare l'amministrazione regionale a promuovere, nel rispetto della disciplina statale e delle norme della contrattazione collettiva, le azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo, come risulta dal chiaro tenore letterale del comma 2 dell'art. 2 e del comma 1 del successivo art. 3 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018. (Precedenti citati: sentenze n. 256 del 2012, n. 94 del 2011, n. 43 del 2011, n. 8 del 2011 e n. 308 del 2009).
Il servizio di continuità assistenziale (già guardia medica), reso da medici che sono, al pari degli altri medici di medicina generale, in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e con la competente azienda sanitaria locale, costituisce una articolazione della medicina generale, e si configura come uno specifico livello essenziale di assistenza, in quanto ha la funzione di garantire a tutti i cittadini, nell'ambito territoriale di competenza del presidio sanitario, l'assistenza svolta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nelle ore in cui il servizio non è da essi assicurato. (Precedente citato: sentenza n. 157 del 2019).