Sentenza 121/1966 (ECLI:IT:COST:1966:121)
Massima numero 2735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
13/12/1966; Decisione del
13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 121/66 E. REGIONE SICILIANA - CONTROLLO DELLO STATO SULLA REGIONE - REGISTRAZIONE CON RISERVA DEGLI ATTI REGIONALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POSSIBILITA' PER LA REGIONE DI OTTENERE IL RIESAME DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI - IMPUGNABILITA' DELLA EVENTUALE DETERMINAZIONE DEFINITIVA SFAVOREVOLE DINNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.
SENT. 121/66 E. REGIONE SICILIANA - CONTROLLO DELLO STATO SULLA REGIONE - REGISTRAZIONE CON RISERVA DEGLI ATTI REGIONALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POSSIBILITA' PER LA REGIONE DI OTTENERE IL RIESAME DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI - IMPUGNABILITA' DELLA EVENTUALE DETERMINAZIONE DEFINITIVA SFAVOREVOLE DINNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.
Testo
La caducazione, a seguito di dichiarazione di illegittimita' costituzionale, delle norme che prevedono la registrazione con riserva, da parte della Corte dei conti, dei provvedimenti della Regione siciliana, non implica menomazione di grave momento dell'autonomia regionale, sia perche' la Regione siciliana puo' sempre ottenere - al pari delle altre Regioni - il riesame del provvedimento ricusato al visto, dalle sezioni riunite della Corte dei conti, sia perche' nei confronti delle determinazioni definitive sfavorevoli dell'organo statale di controllo e' comunque da ritenere aperta alla Regione la possibilita' di promuovere - quando ne ricorrano le condizioni - un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale. Cfr.: sull'ultima parte della massima, sent. nn. 20 del 1957 (contraria) e 66 del 1964.
La caducazione, a seguito di dichiarazione di illegittimita' costituzionale, delle norme che prevedono la registrazione con riserva, da parte della Corte dei conti, dei provvedimenti della Regione siciliana, non implica menomazione di grave momento dell'autonomia regionale, sia perche' la Regione siciliana puo' sempre ottenere - al pari delle altre Regioni - il riesame del provvedimento ricusato al visto, dalle sezioni riunite della Corte dei conti, sia perche' nei confronti delle determinazioni definitive sfavorevoli dell'organo statale di controllo e' comunque da ritenere aperta alla Regione la possibilita' di promuovere - quando ne ricorrano le condizioni - un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale. Cfr.: sull'ultima parte della massima, sent. nn. 20 del 1957 (contraria) e 66 del 1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 125
statuto regione Sicilia
art. 23
co. 2
Altri parametri e norme interposte