Sentenza 122/1966 (ECLI:IT:COST:1966:122)
Massima numero 16411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  13/12/1966;  Decisione del  13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  16412


Titolo
SENT. 122/66 A. TRIBUNALE PER MINORENNI - COMPETENZA PENALE - GARANZIE DELLA DIFESA - NORME APPLICABILI.

Testo
Nel procedimento penale minorile, disciplinato dal R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, il giudice non puo' dichiarare non doversi procedere per perdono giudiziale se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione, ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto; inoltre all'istruttoria minorile condotta dal P.M. devono essere applicate tutte le disposizioni contenute negli artt. 304 bis, ter e quater C.P.P. (avviso ai difensori del compimento di atti cui essi possono assistere; deposito dei relativi verbali), ed il tribunale e' tenuto all'osservanza dell'art. 372 C.P.P. (deposito degli atti e documenti del processo; facolta' dei difensori di prenderne visione, estrarne copia e presentarne istanza).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte