Sentenza 122/1966 (ECLI:IT:COST:1966:122)
Massima numero 16412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
13/12/1966; Decisione del
13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
16411
Titolo
SENT. 122/66 B. PERDONO GIUDIZIALE - DEFINIZIONE DELL'ISTRUTTORIA CON SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER PERDONO GIUDIZIALE - MANCANZA DEL DIBATTIMENTO - R.D.L. N. 1404 DEL 1934, ART. 14, 15 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. (COST., ART. 24, SECONDO COMMA).
SENT. 122/66 B. PERDONO GIUDIZIALE - DEFINIZIONE DELL'ISTRUTTORIA CON SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER PERDONO GIUDIZIALE - MANCANZA DEL DIBATTIMENTO - R.D.L. N. 1404 DEL 1934, ART. 14, 15 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. (COST., ART. 24, SECONDO COMMA).
Testo
Non e' fondata - in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 e 15 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, concernenti il procedimento per la concessione del perdono giudiziale, in quanto esso assicura il rispetto dei diritti della difesa.
Non e' fondata - in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 e 15 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, concernenti il procedimento per la concessione del perdono giudiziale, in quanto esso assicura il rispetto dei diritti della difesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte