Sentenza 123/1966 (ECLI:IT:COST:1966:123)
Massima numero 16413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  13/12/1966;  Decisione del  13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 123/66. LAVORO - APPRENDISTATO - LIMITI DI ETA' - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - ART. 6 LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.

Testo
L'apprendistato e' stato sempre ed ovunque concepito come il metodo piu' adeguato per avviare alla occupazione i giovani, aspiranti ad imparare un'arte o un mestiere, sul luogo stesso del lavoro e sotto la guida dell'imprenditore e l'esempio dei compagni piu' anziani e provetti. Il limite minimo di eta' - di quattordici anni - e' in correlazione con le norme che regolano l'istruzione obbligatoria e con la necessita' che l'aspirante abbia raggiunto un certo grado di sviluppo fisico ed intellettuale; il limite massimo - di venti anni - trova giustificazione nella scarsa probabilita' di successo di soggetti i quali siano giunti a quella eta' senza aver svolta alcuna attivita' lavorativa e raggiunto una certa esperienza. D'altro canto, l'aspirazione di lavoratori che abbiano superato quel limite di eta' senza aver ottenuto alcuna qualificazione professionale, di conseguirla successivamente, puo' e deve essere soddisfatta in altri modi, anche per evitare il pericolo che la qualifica di apprendista sia attribuita a lavoratori maggiorenni anche esperti al solo scopo di corrispondere loro un salario inferiore a quello dovuto. (Nella specie e' stata ritenuta non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, in relazione all'art. 35 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte