Sentenza 123/1966 (ECLI:IT:COST:1966:123)
Massima numero 16413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
13/12/1966; Decisione del
13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 123/66. LAVORO - APPRENDISTATO - LIMITI DI ETA' - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - ART. 6 LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
SENT. 123/66. LAVORO - APPRENDISTATO - LIMITI DI ETA' - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - ART. 6 LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Testo
L'apprendistato e' stato sempre ed ovunque concepito come il metodo piu' adeguato per avviare alla occupazione i giovani, aspiranti ad imparare un'arte o un mestiere, sul luogo stesso del lavoro e sotto la guida dell'imprenditore e l'esempio dei compagni piu' anziani e provetti. Il limite minimo di eta' - di quattordici anni - e' in correlazione con le norme che regolano l'istruzione obbligatoria e con la necessita' che l'aspirante abbia raggiunto un certo grado di sviluppo fisico ed intellettuale; il limite massimo - di venti anni - trova giustificazione nella scarsa probabilita' di successo di soggetti i quali siano giunti a quella eta' senza aver svolta alcuna attivita' lavorativa e raggiunto una certa esperienza. D'altro canto, l'aspirazione di lavoratori che abbiano superato quel limite di eta' senza aver ottenuto alcuna qualificazione professionale, di conseguirla successivamente, puo' e deve essere soddisfatta in altri modi, anche per evitare il pericolo che la qualifica di apprendista sia attribuita a lavoratori maggiorenni anche esperti al solo scopo di corrispondere loro un salario inferiore a quello dovuto. (Nella specie e' stata ritenuta non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, in relazione all'art. 35 della Costituzione).
L'apprendistato e' stato sempre ed ovunque concepito come il metodo piu' adeguato per avviare alla occupazione i giovani, aspiranti ad imparare un'arte o un mestiere, sul luogo stesso del lavoro e sotto la guida dell'imprenditore e l'esempio dei compagni piu' anziani e provetti. Il limite minimo di eta' - di quattordici anni - e' in correlazione con le norme che regolano l'istruzione obbligatoria e con la necessita' che l'aspirante abbia raggiunto un certo grado di sviluppo fisico ed intellettuale; il limite massimo - di venti anni - trova giustificazione nella scarsa probabilita' di successo di soggetti i quali siano giunti a quella eta' senza aver svolta alcuna attivita' lavorativa e raggiunto una certa esperienza. D'altro canto, l'aspirazione di lavoratori che abbiano superato quel limite di eta' senza aver ottenuto alcuna qualificazione professionale, di conseguirla successivamente, puo' e deve essere soddisfatta in altri modi, anche per evitare il pericolo che la qualifica di apprendista sia attribuita a lavoratori maggiorenni anche esperti al solo scopo di corrispondere loro un salario inferiore a quello dovuto. (Nella specie e' stata ritenuta non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, in relazione all'art. 35 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte