Sentenza 124/1966 (ECLI:IT:COST:1966:124)
Massima numero 16414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
13/12/1966; Decisione del
13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 124/66. CACCIA - ART. 19, TERZO COMMA, T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016: SALVEZZA DI DIRITTI QUESITI - DELIMITAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE COMUNE - INNOVAZIONE LEGISLATIVA CON SALVEZZA DI DIRITTI ACQUISITI IN BASE A LEGGI ANTERIORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
SENT. 124/66. CACCIA - ART. 19, TERZO COMMA, T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016: SALVEZZA DI DIRITTI QUESITI - DELIMITAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE COMUNE - INNOVAZIONE LEGISLATIVA CON SALVEZZA DI DIRITTI ACQUISITI IN BASE A LEGGI ANTERIORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Testo
La salvezza di "diritti quesiti" nella disciplina delle zone di rispetto negli appostamenti di caccia di cui al terzo comma dell'art. 19 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, risponde ad un principio generale normalmente osservato, la cui attuazione esula dalla competenza della Corte costituzionale, essendo rimessa ai giudici di merito, ai quali compete di accertare se tali diritti sussistano in base alle norme vigenti. D'altro canto ogni provvedimento, modificando la disciplina di certi rapporti, potrebbe importare conseguenze eccessive nei riguardi di soggetti titolari di un diritto in base a norme precedenti. La emanazione successiva di una diversa disciplina giuridica non puo' determinare di per se' la illegittimita' costituzionale di tali norme, ove non sia dimostrato che esse siano in contrasto con i principi della Costituzione; ne' puo' considerarsi illegittima una norma, che tenda a salvaguardare i diritti in base alle leggi anteriori.
La salvezza di "diritti quesiti" nella disciplina delle zone di rispetto negli appostamenti di caccia di cui al terzo comma dell'art. 19 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, risponde ad un principio generale normalmente osservato, la cui attuazione esula dalla competenza della Corte costituzionale, essendo rimessa ai giudici di merito, ai quali compete di accertare se tali diritti sussistano in base alle norme vigenti. D'altro canto ogni provvedimento, modificando la disciplina di certi rapporti, potrebbe importare conseguenze eccessive nei riguardi di soggetti titolari di un diritto in base a norme precedenti. La emanazione successiva di una diversa disciplina giuridica non puo' determinare di per se' la illegittimita' costituzionale di tali norme, ove non sia dimostrato che esse siano in contrasto con i principi della Costituzione; ne' puo' considerarsi illegittima una norma, che tenda a salvaguardare i diritti in base alle leggi anteriori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte