Ordinanza 125/1966 (ECLI:IT:COST:1966:125)
Massima numero 16415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  13/12/1966;  Decisione del  13/12/1966
Deposito del 19/12/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 125/66. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ELEZIONE - LEGGE 22 GENNAIO 1966, N. 1 - JUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
E' necessario un nuovo giudizio circa la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale rimesse dalla Corte costituzionale, e pertanto gli atti vanno restituiti ai giudici a quibus, se e' sopravvenuta una legge che ha modificato le norme per le quali sono state sollevate questioni di legittimita' costituzionale. (La fattispecie si riferisce alle questioni d'illegittimita' costituzionale, in relazione all'art. 48 Cost., dell'art. 3 secondo comma, artt. 23, 24, 25 legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (legge elettorale) e alla legge 22 gennaio 1966, n. 1, che ha abrogato l'art. 3 della legge elettorale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte