Sentenza 127/1966 (ECLI:IT:COST:1966:127)
Massima numero 16418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  15/12/1966;  Decisione del  15/12/1966
Deposito del 29/12/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  16417


Titolo
SENT. 127/66 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DECISIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFETTI - ANALOGIA CON QUELLI DELL'ABROGAZIONE - ESCLUSIONE - ASSIMILABILITA' CON GLI EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO - CONSEGUENTE INCIDENZA SULLE SITUAZIONI PREGRESSE - LIMITI.

Testo
Gli istituti della abrogazione e della illegittimita' costituzionale non sono identici fra loro, ma si muovono su piani diversi e con effetti diversi. Diverse sono altresi' le attribuzioni degli organi cui e' attribuita la potesta' di pronunziare relativamente ad essi. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale colpisce la norma fin dalla sua origine, eliminandola dall'ordinamento e rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici. Essa ha carattere sostanzialmente invalidate ed e' produttiva di effetti, assimilabili a quelli dell'annullamento sulle situazioni pregresse verificatesi nello svolgimento del giudizio nel quale e' consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalita', salvo il limite del giudicato (con le eccezioni espressamente prevedute dalla legge) e salvo altresi' il limite derivante da situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili. L'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non diverge in alcun modo, quindi, dal precetto dell'art. 136 della Costituzione ed e' pertanto infondata la questione circa la legittimita' costituzionale sollevata nei suoi confronti. (Nella specie la Corte ha ritenuto quindi che gli effetti derivanti dalla dichiarazione di illegittimita' cosituzionale dell'art. 392, primo comma, contenente limitazioni al diritto di difesa dell'imputato nell'istruzione sommaria, si estendono anche alla validita' degli atti compiuti con tale rito prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, salvi i limiti del giudicato e delle situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte