Sentenza 128/1966 (ECLI:IT:COST:1966:128)
Massima numero 16419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  15/12/1966;  Decisione del  15/12/1966
Deposito del 29/12/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  16420


Titolo
SENT. 128/66 A. IMPOSTE E TASSE - COSTITUZIONE, ART. 53 - COPERTURA DELLE SPESE PER SERVIZI GENERALI CON IMPOSTE O ENTRATE DOVUTE SOLTANTO DA CHI RICHIEDE LA PRESTAZIONE DELL'UFFICIO - AMMISSIBILITA'.

Testo
Il precetto costituzionale dell'art. 53 della Costituzione non vieta che la spesa per i servizi generali sia coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attivita'. (Principio gia' enunciato nella sentenza n. 30 del 18 marzo 1964).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte