Sentenza 128/1966 (ECLI:IT:COST:1966:128)
Massima numero 16420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  15/12/1966;  Decisione del  15/12/1966
Deposito del 29/12/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  16419


Titolo
SENT. 128/66 B. IMPOSTE E TASSE - COSTITUZIONE, ART. 53 - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DELLA PROGRESSIVITA' - FINE POLITICO-SOCIALE - IMPLICAZIONI - PROGRESSIVITA' RIFERITA AL SISTEMA TRIBUTARIO - POSSIBILITA' CHE SINGOLI TRIBUTI NON SI ISPIRINO AL PRINCIPIO - INAPPLICABILITA' ALL'IMPOSTA DI BOLLO - FATTISPECIE - LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1267, ART. 1 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 53 della Costituzione non vieta che i singoli tributi siano ispirati a criteri diversi da quello della progressivita', ma si limita a dichiarare che il sistema tributario deve avere nel suo complesso un carattere progressivo. Ed invero - nella molteplicita' e varieta' di imposte, attraverso le quali viene ripartito fra i cittadini il carico tributario - non tutti i tributi si prestano, dal punto di vista tecnico, all'adattamento al principio della progressivita', che - inteso nel senso dell'aumento di aliquota col crescere del reddito - presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale di ogni contribuente. Pertanto il principio della progressivita', applicabile alle imposte personali ma non a tutte le altre imposte, non puo' riguardare quelle di bollo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte