Sentenza 130/1966 (ECLI:IT:COST:1966:130)
Massima numero 16422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
15/12/1966; Decisione del
15/12/1966
Deposito del 29/12/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 130/66. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 25 LUGLIO 1950, N. 513 - ERRORI NELLA INDIVIDUAZIONE DEI BENI SOGGETTI AD ESPROPRIO - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 130/66. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 25 LUGLIO 1950, N. 513 - ERRORI NELLA INDIVIDUAZIONE DEI BENI SOGGETTI AD ESPROPRIO - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sostenendosi la illegittimita' costituzionale di un decreto di esproprio per riforma fondiaria perche' nel decreto ablativo sarebbero stati compresi fabbricati non rurali ma urbani e perche' non sarebbe stato compreso il valore delle relative costruzioni, la questione d'illegittimita' costituzionale non e' fondata perche' contro gli eventuali errori il proprietario avrebbe dovuto far ricorso alla Commissione censuaria ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e comunque perche' alla data del 15 novembre 1949, cui deve aversi riguardo ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, i fabbricati in questione non costituivano beni autonomi rispetto ai fondi espropriati e non era richiesta un specifica estimazione di essi. (La fattispecie si riferisce al D.P.R. 25 luglio 1950 n. 513, in relazione all'art. 42, comma 3x Cost. e legge 12 maggio 1950 n. 230).
Sostenendosi la illegittimita' costituzionale di un decreto di esproprio per riforma fondiaria perche' nel decreto ablativo sarebbero stati compresi fabbricati non rurali ma urbani e perche' non sarebbe stato compreso il valore delle relative costruzioni, la questione d'illegittimita' costituzionale non e' fondata perche' contro gli eventuali errori il proprietario avrebbe dovuto far ricorso alla Commissione censuaria ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e comunque perche' alla data del 15 novembre 1949, cui deve aversi riguardo ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, i fabbricati in questione non costituivano beni autonomi rispetto ai fondi espropriati e non era richiesta un specifica estimazione di essi. (La fattispecie si riferisce al D.P.R. 25 luglio 1950 n. 513, in relazione all'art. 42, comma 3x Cost. e legge 12 maggio 1950 n. 230).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte