Sentenza 1/1967 (ECLI:IT:COST:1967:1)
Massima numero 4476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
17/01/1967; Decisione del
17/01/1967
Deposito del 21/01/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/67 A. CORTE DEI CONTI - ORDINAMENTO - T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 7, COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO - NOMINE - REGOLA DELLA NOMINA PER CONCORSO - FINALITA' DI GARANTIRE L'IDONEITA' ALL'UFFICIO, NON L'INDIPENDENZA - OPERATIVITA' NEI SOLI CONFRONTI DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 106, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 1/67 A. CORTE DEI CONTI - ORDINAMENTO - T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 7, COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO - NOMINE - REGOLA DELLA NOMINA PER CONCORSO - FINALITA' DI GARANTIRE L'IDONEITA' ALL'UFFICIO, NON L'INDIPENDENZA - OPERATIVITA' NEI SOLI CONFRONTI DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 106, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, nella parte riguardante la facolta' riconosciuta al Governo di nominare all'ufficio di consigliere della Corte dei conti persone che non sono "funzionari di grado v (ora primi referendari) della Corte stessa", in riferimento all'art. 106, comma primo, Cost. La regola che le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso, invero, non e' di per se' una norma di garanzia di indipendenza del titolare di un ufficio, sibbene d'idoneita' a ricoprire l'ufficio. Ed anche ritenendo che la nomina per concorso (che pur patisse eccezioni) concorra a rafforzare e a integrare l'indipendenza dei magistrati, va rilevato che il sistema riguarda soltanto la magistratura ordinaria, a nulla rilevando il fatto che nel medesimo titolo della Costituzione sia collegato l'art. 103, il secondo comma del quale dichiara che la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica e nelle altre specificate dalla legge, perche' questa disposizione, non e' sufficiente a ricondurre la Corte dei conti nell'ambito della magistratura ordinaria e delle norme di garanzia che questa riguardano.
Non e' fondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, nella parte riguardante la facolta' riconosciuta al Governo di nominare all'ufficio di consigliere della Corte dei conti persone che non sono "funzionari di grado v (ora primi referendari) della Corte stessa", in riferimento all'art. 106, comma primo, Cost. La regola che le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso, invero, non e' di per se' una norma di garanzia di indipendenza del titolare di un ufficio, sibbene d'idoneita' a ricoprire l'ufficio. Ed anche ritenendo che la nomina per concorso (che pur patisse eccezioni) concorra a rafforzare e a integrare l'indipendenza dei magistrati, va rilevato che il sistema riguarda soltanto la magistratura ordinaria, a nulla rilevando il fatto che nel medesimo titolo della Costituzione sia collegato l'art. 103, il secondo comma del quale dichiara che la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica e nelle altre specificate dalla legge, perche' questa disposizione, non e' sufficiente a ricondurre la Corte dei conti nell'ambito della magistratura ordinaria e delle norme di garanzia che questa riguardano.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 106
Altri parametri e norme interposte