Sentenza 1/1967 (ECLI:IT:COST:1967:1)
Massima numero 4477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
17/01/1967; Decisione del
17/01/1967
Deposito del 21/01/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/67 B. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI - ORGANO AUSILIARIO DEL GOVERNO E ORGANO DI GIURISDIZIONE. CORTE DEI CONTI - ORDINAMENTO - T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 7 COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO - PRETESA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI INDIPENDENZA EX ART. 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - PREVISIONE SPECIFICA DELLA GARANZIA PER LA CORTE DEI CONTI CONTENUTA NELL'ART. 100, ULTIMO COMMA - ASSORBIMENTO DELLA PROPOSTA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' SOTTO QUEST'ULTIMO PROFILO.
SENT. 1/67 B. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI - ORGANO AUSILIARIO DEL GOVERNO E ORGANO DI GIURISDIZIONE. CORTE DEI CONTI - ORDINAMENTO - T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 7 COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO - PRETESA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI INDIPENDENZA EX ART. 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - PREVISIONE SPECIFICA DELLA GARANZIA PER LA CORTE DEI CONTI CONTENUTA NELL'ART. 100, ULTIMO COMMA - ASSORBIMENTO DELLA PROPOSTA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' SOTTO QUEST'ULTIMO PROFILO.
Testo
La costituzione definisce la Corte dei conti come organo ausiliario del Governo nel senso che essa contribuisce ad assicurare il rispetto del principio di legalita' nell'amministrazione, ma le affida anche la tutela giurisdizionale di diritti soggettivi e di interessi legittimi, configurandola, cosi', anche come organo di giurisdizione. Ne' occorre, in sede di esame di costituzionalita' dell'art. 7 r.d. n. 1214 del 1934, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, stabilire quale delle funzioni attribuite alla Corte sia prevalente e debba caratterizzare l'istituto, in quanto la disposizione generale del secondo comma dell'art. 108 compare, come disposizione particolare per la Corte dei conti e con una speciale accentuazione, nell'ultimo comma dell'art. 100, secondo il quale "la legge assicura l'indipendenza dei due istituti (Consiglio di Stato e Corte dei conti) e dei loro componenti di fronte al Governo". Si puo' ritenere, percio', che la questione sollevata nei confronti dell'art. 108, sia assorbita dall'altra proposta nei confronti dell'art. 100, e che faccia tutt'uno con questa.
La costituzione definisce la Corte dei conti come organo ausiliario del Governo nel senso che essa contribuisce ad assicurare il rispetto del principio di legalita' nell'amministrazione, ma le affida anche la tutela giurisdizionale di diritti soggettivi e di interessi legittimi, configurandola, cosi', anche come organo di giurisdizione. Ne' occorre, in sede di esame di costituzionalita' dell'art. 7 r.d. n. 1214 del 1934, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, stabilire quale delle funzioni attribuite alla Corte sia prevalente e debba caratterizzare l'istituto, in quanto la disposizione generale del secondo comma dell'art. 108 compare, come disposizione particolare per la Corte dei conti e con una speciale accentuazione, nell'ultimo comma dell'art. 100, secondo il quale "la legge assicura l'indipendenza dei due istituti (Consiglio di Stato e Corte dei conti) e dei loro componenti di fronte al Governo". Si puo' ritenere, percio', che la questione sollevata nei confronti dell'art. 108, sia assorbita dall'altra proposta nei confronti dell'art. 100, e che faccia tutt'uno con questa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte